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Incendio in via Antonini a Milano: chi paga i danni e su chi ricade la responsabilità

Incendio Milano: chi paga i danni

Chi paga i danni causati dall'incendio divampato domenica in via Antonini a Milano e su chi ricade la responsabilità dell'accaduto?

Mentre i tecnici stanno ancora valutando come sia divampato l’incendio che ha interessato il palazzo di via Antonini a Milano, gli addetti hanno spiegato chi pagherà il conto del disastro che ha fatto perdere beni personali e arredi di decine di famiglie e su chi ricadrà la responsabilità.

Incendio Milano: chi paga e di chi è la responsabilità

L’avvocato Nicola Frivoli del Comitato Scientifico del portale Condominio e Locazione di Giuffrè Francis Lefebvre ha spiegato al Corriere della Sera che in Italia c’è un vuoto normativo su questi punti. Per i costruttori di edifici non esiste infatti alcun obbligo ma solo delle raccomandazioni preparate dai Vigili del fuoco per il Ministero.

L’art. 1669 del codice civile, ha continuato, stabilisce la responsabilità dell’appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata che si manifestino però nel corso di dieci anni dal loro compimento. Essendo la Torre dei Mori stata costruita tra il 2006 e il 2011, dunque più di dieci anni fa, potrebbero essere considerati responsabili anche le ditte che hanno fornito i materiali, che nel capitolato dei lavori depositato in Comune sembra siano stati definiti ignifughi (fatto smentito dai video che hanno mostrato i prii momenti del rogo).

Incendio Milano, chi paga: l’amministratore è responsabile?

Andrà poi chiarito se vi sia stata una mancata manutenzione dell’antincendio all’interno dello stabile. L’amministratore condominiale ha infatti nelle sue competenze anche la responsabilità della sicurezza dell’edifico che amministra e, se le indagini dimostrassero che non si è adempiuto a quanto dovuto, si potrebbe valutare la sua responsabilità civile.

Incendio Milano: chi paga i danni

Per quanto riguarda il pagamento dei danni, l’avvocato ha spiegato che la riforma del 2012 e introdotta nel giugno 2013 non ha reso obbligatorio l’assicurazione per gli edifici condominiali. Spesso però i condomini si dotano comunque di un’assicurazione che garantisca sui danni originatisi nelle parti comuni e, in casi eccezionali, anche per danni conseguenti ad avvenimenti accaduti all’interno di un appartamento e dunque di proprietà esclusiva di un condòmino.

Dato però che lo stabile non è più considerato “nuovo”, l’eventuale polizza potrebbe avere delle franchigie che comporterebbero un indennizzo minore. Nel caso poi di un indennizzo parziale, se l’incendio fosse cominciato da una parte comune o in conseguenza di una mancata manutenzione, allora le differenze dovranno essere pagate dall’intero condominio, dunque dai proprietari.