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Interessi legali e interessi moratori: quali sono le differenze

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Gli interessi sono di varie tipologie. Li distinguiamo in base alla loro funzione e in base al loro ammontare. A seconda della loro funzione sono corrispettivi oppure moratori. A seconda che siano determinati dalla legge o stabiliti dalle parti sono legali o convenzionali. Interessi corrispet...

Gli interessi sono di varie tipologie. Li distinguiamo in base alla loro funzione e in base al loro ammontare.

A seconda della loro funzione sono corrispettivi oppure moratori.

A seconda che siano determinati dalla legge o stabiliti dalle parti sono legali o convenzionali.

Interessi corrispettivi

Gli interessi sono frutti del proprio denaro quando viene utilizzato da altri. Concedere ad altri in godimento una somma di denaro comporta, per chi ne acquista il possesso un vantaggio economico. Per compensare lo svantaggio a carico di chi si è privato del denaro sono previsti i cosiddetti interessi corrispettivi. Sono dovuti per la sola esistenza di un credito in denaro liquido ed esigibile, anche se non vi è stata mora del debitore.

Interessi legali

L’interesse è calcolato secondo una percentuale del capitale utilizzato da altri, detto tasso o saggio. Tale tasso è determinato dalla legge e per questo si dicono legali. Essi vengono corrisposti secondo una certa periodicità.

Il tasso legale è previsto dal codice civile che rimanda al Ministro del tesoro il quale può modificarne annualmente la misura sulla base del rendimento medio anno lordo dei titoli di stato e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata la nuova misura il tasso rimarrà invariato per l’anno successivo.

Interessi convenzionali

Quelli pattuiti dalle parti (diversi dagli interessi legali) e determinati per iscritto sono detti convenzionali (come ad esempio quellidel mutuo bancario).

Interessi moratori

Essi derivano dal ritardo nell’effettuare il pagamento di un debito. Hanno natura risarcitoria nei confronti del creditore che ha subito il ritardo nell’adempimento. Sono dovuti al tasso legale, dal giorno della mora, anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se erano dovuti in misura diversa, saranno pari alla misura pattuita.

Il creditore può comunque dimostrare di aver subito un maggior danno rispetto a quello risarcito attraverso gli interessi moratori. In tal caso, fornendo la dovuta prova, potrà ottenere il risarcimento avvalendosi delle modalità ordinarie.

Non può invece ottenere un risarcimento ulteriore se ha pattuito la misura di quelli moratori.

Che cos’è l’anatocismo

L’anatocismo è la produzione di interessi sugli interessi.

La legge vieta l’anatocismo in linea generale.

Sono consentiti unicamente nei seguenti casi:

  • qualora esistano usi che in maniera esplicita li prevedono;
  • a partire dal giorno della domanda giudiziale che sia volta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti;
  • a seguito di convenzione conclusa con data posteriore alla scadenza degli interessi che erano dovuti almeno per sei mesi.