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La Consob contro le derugulation dei prodotti finanziari

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Leggere attentamente prima dell’uso il prospetto informativo, questo non è uno spot televisivo che mette in guardia il consumatore dall’uso non di un farmaco ma per chi acquista obbligazioni bancarie lanciata dalla Consob ieri attraverso un suo dirigente cje ha rilasciato la seguente dichiarazi...

Leggere attentamente prima dell’uso il prospetto informativo, questo non è uno spot televisivo che mette in guardia il consumatore dall’uso non di un farmaco ma per chi acquista obbligazioni bancarie lanciata dalla Consob ieri attraverso un suo dirigente cje ha rilasciato la seguente dichiarazione attraverso un comunicato stampa che dice «l’informazione deve essere chiara e trasparente, in modo che tutti la possano capire, anche chi non è laureato in economia», ha così sottolineato il presidente della Commissione, Giuseppe Vegas.
Infatti, spesso si tratta di prodotti con prospettiva di rischio elevato che non sono immediatamente intelligibili al pubblico, tanto meno quando le caratteristiche sono esposte in un messaggio pubblicitario, sintetico e per natura predisposto a sottolineare gli elementi più accattivanti della proposta in questione. Così, per esempio, si mette in luce la cedola elevata, che magari è solo la prima, poi le altre vanno a scalare. Oppure, l’obbligazione è in valuta, ma il rischio di cambio resta in ombra e così via.
l’iniziativa della Commissione vuole in realtà essere un aiuto per i cittadini che si affacciano nel mondo azionario, per il semplice fatto che il potere d’intervento della Consob è limitato.
la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa non può dire nulla, può solo arricciare il naso se trova che il messaggio fornisce l’idea di massimi rendimenti e minimi rischi. Per questo nasce l’esigenza di fornire una regolamentazione, anche se ci ritrova agli inizi, chiedendo che la documentazione pubblicitaria sia inoltrata in Consob contestualmente al lancio della campagna per facilitare l’attività di vigilanza.
Per questo la Commissione ha sentito l’esigenza di stilare un documento che tenda ad arginare un vuoto di regole in materia, infatti, « prevede che il messaggio pubblicitario non solo deve essere coerente con quanto indicato nel prospetto e non deve contenere imprecisioni, ma soprattutto non deve indurre in errore l’investitore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti». Ricorda, inoltre, che la pubblicità deve essere anche graficamente riconoscibile come tale. Dunque, segnala ad esempio la commissione, non sono in linea con lo spirito della normativa l’utilizzo di espressioni che descrivano lo strumento come «investimento semplice» o «sicuro», l’evidenziazione solo delle cedole più alte, l’enfatizzazione dei vantaggi connessi all’investimento solo in alcune delle tipologie pubblicizzate e non in altre, l’inserimento di concetti che possano contraddire o integrare le informazioni contenute nel prospetto.
In poche parole la Commissione fa una richiesta ben precisa che è quella di fornire tutte le indicazioni utili per poter rintracciare e consultare il contratto, anche se depositato all’estero.