> > La Corte europea rigetta il ricorso dei poliziotti condannati per i G8 di Genova

La Corte europea rigetta il ricorso dei poliziotti condannati per i G8 di Genova

Una delle immagini simbolo di quelle terribili ore

A 21 anni dai fatti terribili del 2001 nella scuola Diaz la Corte europea rigetta il ricorso dei poliziotti condannati per i G8 di Genova

La Corte europea per i Diritti dell’Uomo rigetta il ricorso dei poliziotti condannati per i G8 di Genova che sostenevano come la condanna in appello poi confluita in definitiva in Cassazione era stata inflitta senza sentire i testimoni e in violazione del principio di “equo processo”. La Cedu non la pensa così e in punto di Diritto ha dichiarato irricevibile il ricorso sui tragici fatti nella scuola Diaz del 2001. Relatori della sentenza sono stati i giudici Péter Paczolay, presidente, Gilberto Felici e Raffaele Sabato a latere. L’iter era stato annoso, con gli imputati che erano stati assolti in primo grado e condannati in appello e in Cassazione per falso e calunnia

La Corte europea rigetta il ricorso dei poliziotti sul G8

Il ricorso era stato rubricato nel 2013 e spiegava che che la sentenza della corte di appello di Genova avesse “violato l’articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo che sancisce il diritto dell’imputati di interrogare o far interrogare i testimoni a carico”. A presentare il ricorso erano stati i funzionari di polizia Gilberto Caldarozzi, Fabio Ciccimarra, Carlo Di Sarro, Filippo Ferri, Salvatore Gava, Francesco Gratteri, Giovanni Luperi, Massimo Mazzoni, Spartaco Mortola e Nando Dominici. Se la Cedu avesse accolto i ricorsi si sarebbe aperta la possibilità di una revisione del processo dopo ben 21 anni dallo sconcio della Diaz. 

Il ruolo “inutile” delle testimonianze invocate

Nel merito ala Corte ha stabilito che le toghe italiane hanno agito correttamente nel non risentire i testimoni. Perché? Perché si trattava di escussioni non rilevanti ai fini dell’accertamento della verità giudiziaria di primo e secondo grado, che invece è stato figlio della maturazione in dibattimento di prove documentali. La norma è chiara: la pratica per cui i testimoni devono essere risentiti non è un automatismo ma dipende da una valutazione del giudice sulla rilevanza della testimonianza.