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La decisione della Corte di Giustizia dell’Ue: "Ryanair paghi i contributi Inps e Inail a 219 dipendenti"

Corte di Giustizia Ue Ryanair

Ryanair dovrà pagare i contributi INPS e INAIL a 219 dipendenti di stanza a Bergamo: lo ha deciso la sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

Il verdetto definitivo della Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, potrebbe gravare pesantemente su Ryanair. La Corte, infatti, ha dato ragione a Inps e Inail: Ryanair dovrà pagare i contributi Inps e Inail a 219 dipendenti di stanza a Bergamo.

A seguito di un’ispezione, l’INPS ha ritenuto che i 219 dipendenti della Ryanair, assegnati all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo (Italia), esercitassero un’attività di lavoro dipendente sul territorio italiano e che, in applicazione del diritto italiano e del regolamento n. 1408/71, dovessero essere assicurati presso l’INPS per il periodo
compreso tra il giugno 2006 e il febbraio 2010. Non solo: l’INAIL ha ritenuto altresì che, in forza del diritto italiano, gli stessi dipendenti dovessero essere assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013, per i rischi connessi al lavoro non aereo in quanto impiegati, secondo detto istituto, presso la base di servizio della Ryanair situata nell’aeroporto bergamasco.

La decisione della Corte di Giustizia dell’Ue verso Ryanair

Su richiesta di INAIL e INPS, Ryanair deve versare il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai suddetti periodi, circostanza che quest’ultima ha contestato dinanzi ai giudici italiani. Il giudice italiano d’appello ha esaminato i certificati E101 rilasciati dall’istituzione irlandese competente, attestanti che la legislazione previdenziale irlandese era applicabile ai dipendenti ivi indicati.

I certificati, tuttavia, non coprivano tutti i 219 dipendenti della Ryanair dipendenti presso l’aeroporto di Orio al Serio per tutti i periodi in questione. Per quanto riguarda i dipendenti per i quali non era accertata l’esistenza di un certificato E101, secondo il giudice occorreva determinare la legislazione previdenziale applicabile. Il giudice ha ritenuto che la legislazione previdenziale italiana non fosse applicabile. Di conseguenza, l’INPS e l’INAIL hanno proposto ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione.

Tale giudice, inoltre, ha proposto alla Corte una questione diretta ad accertare quale sia, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 883/2004, la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101, che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, denominato “crew room”, di cui detta compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede e che, per il resto del tempo lavorativo, si trova a bordo degli aeromobili di questa compagnia aerea.

La sentenza

Con la pronuncia della sentenza, la Corte dichiara che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la legislazione previdenziale applicabile durante i periodi in questione ai dipendenti della Ryanair assegnati all’aeroporto d’Orio al Serio non coperti da certificati E101 è la legislazione italiana.

Per quanto riguarda i periodi disciplinati dal regolamento n. 1408/71, la Corte ricorda il principio secondo il quale una persona che fa parte del personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali e che dipende da una succursale o da una rappresentanza permanente della compagnia in questione, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o detta rappresentanza permanente si trova.

L’applicazione di tale disposizione richiede che siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato che la compagnia aerea interessata disponga di una succursale o di una rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria sede. Dall’altro, che la persona di cui trattasi sia alle dipendenze di tale entità.

Nel primo caso, le nozioni di “succursale” e di “rappresentanza permanente” per la Corte di Giustizia dell’Unione europea devono essere riferite a una forma di stabilimento secondario che presenti carattere di stabilità e continuità al fine di esercitare un’attività economica effettiva e che disponga, a tal fine, di mezzi materiali e umani organizzati nonché di una certa autonomia rispetto allo stabilimento principale.

Per quanto riguarda la seconda condizione, invece, la Corte ha sottolineato che il rapporto di lavoro del personale di volo di una compagnia aerea presenta un collegamento significativo con il luogo a partire dal quale tale personale adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

In seguito a tali considerazioni, la Corte giudica che il locale destinato ad accogliere l’equipaggio della Ryanair (“crew room”), situato presso l’aeroporto d’Orio al Serio, costituisce una succursale o una rappresentanza permanente in cui i dipendenti della Ryanair assegnati all’aeroporto d’Orio al Serio non coperti dai certificati E101 erano occupati durante i periodi considerati, di modo che questi ultimi sono soggetti, in forza del regolamento n. 1408/71, alla legislazione previdenziale italiana.

Per quanto concerne i periodi disciplinati dal regolamento n. 883/2004, la Corte ricorda il principio secondo il quale la persona che di norma esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, qualora essa eserciti una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

La Corte, inoltre, precisa che, per determinare se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro, si tiene conto, nel caso di un’attività subordinata, dell’orario di lavoro e/o della retribuzione e che ciò non si verifica se tali criteri sono soddisfatti in misura inferiore al 25%. Di conseguenza la Corte giudica che qualora, durante i periodi in questione, i dipendenti della Ryanair assegnati all’aeroporto d’Orio al Serio non coperti dai certificati E101 abbiano svolto una parte sostanziale della loro attività in Italia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si applica la legislazione previdenziale italiana.

Infine, la Corte ricorda che, dal 2012, il regolamento n. 883/2004 prevede una nuova norma, secondo la quale l’attività di un membro dell’equipaggio di condotta o di cabina, che presta servizi di trasporto passeggeri, è considerata come attività svolta nello Stato membro in cui si trova la base di servizio, la quale consiste nel luogo designato dall’operatore per il membro dell’equipaggio, in cui quest’ultimo inizia e conclude normalmente un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e in cui, in circostanze normali, l’operatore non è tenuto ad alloggiare tale membro dell’equipaggio. Conseguentemente, la Corte giudica che il locale destinato ad accogliere l’equipaggio della Ryanair di stanza presso l’aeroporto d’Orio al Serio costituisce una base di servizio, di modo che i dipendenti della Ryanair non coperti dai certificati E101 ivi assegnati sono soggetti, in forza del regolamento n. 883/2004, alla legislazione previdenziale italiana.