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Maternità, "bonus mamma": ecco come fare e chi può richiederlo

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Da giovedi 4 maggio, sarà possibile per tutte le donne in attesa o che hanno già un figlio, senza alcun reddito, di richiedere il "bonus mamma" all'Inps: il bonus consiste in 800 euro una tantum

Da giovedì 4 maggio si potranno presentare le domande per il bonus mamma: 800 euro una tantum per tutte le donne che stanno per avere o hanno avuto un figlio, senza alcun tetto di reddito. L’Inps, fa sapere che la domanda va inoltrata “improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione“. Potranno richiedere il bonus solo le cittadine italiane e comunitarie, le donne con status di rifugiate politiche e coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Qui di seguito le istruzioni fornite dall’Inps.

Presentazione della domanda

La domanda per il bonus, dovrà essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

sito web: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Come certificare lo stato di gravidanza

Per la certificazione dello stato di gravidanza bisognerà presentare allo sportello:

Il certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;

Indicare l’avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;

Per le sole madri non lavoratrici, bisogna indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino. Analoga indicazione è richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori. Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.