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Maternità: come funziona e come richiederla

Maternità: come funziona e come richiederla

Maternità obbligatoria e facoltativa: differenze. Chi sono i soggetti titolari di questo diritto. Funzionamento e modalità di richiesta. Attualità ed evoluzione di questo tema. Come funziona Quello della maternità rappresenta un argomento attuale e in continua evoluzione. Sono molti infatti i...

Maternità obbligatoria e facoltativa: differenze. Chi sono i soggetti titolari di questo diritto. Funzionamento e modalità di richiesta. Attualità ed evoluzione di questo tema.

Come funziona

Quello della maternità rappresenta un argomento attuale e in continua evoluzione. Sono molti infatti i dubbi e gli interrogativi che si pone una donna nel momento in cui scopre di aspettare un bambino. Così ci si imbatte in sentimenti contrastanti: da una parte di felicità e dall’altra di perplessità. E’ quindi fondamentale capire come muoversi e cosa fare per garantirsi tutte le tutele necessarie.

A chi spetta

Titolari di questo diritto sono: le lavoratrici dipendenti e quelle autonome, le libere professioniste e quelle iscritte alla gestione separata dell’INPS, le lavoratrici sospese dal lavoro (in alcuni casi) o disoccupate (in questo caso entro un preciso periodo di tempo successivo al licenziamento), quelle che svolgono lavori socialmente utili e le precarie del settore pubblico. E’ bene sapere che l’INPS provvede all’erogazione di un’indennità di maternità anche per le lavoratrici dello spettacolo iscritte all’ENPALS. Un’ulteriore precisazione riguarda le lavoratrici dipendenti: sono infatti previsti dei requisiti particolari per: le lavoratrici domestiche e familiari, le lavoratrici agricole a tempo determinato e quelle a domicilio.

Maternità obbligatoria

Il congedo maternità obbligatorio è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi, così suddivisi: 2 mesi che precedono la presunta data del parto e 3 mesi successivi ad esso. Inoltre, dietro autorizzazione del medico, è possibile usufruire dei 5 mesi di maternità obbligatoria con decorrenza dall’inizio dell’ultimo mese di gravidanza. Questo diritto si estende anche alle mamme adottive e affidatarie. Inoltre durante il primo anno di vita del bambino la mamma può richiedere il congedo per allattamento, ovvero può assentarsi dal lavoro ogni giorno per 2 pause di 1 ora ciascuna, cumulabili anche in un’unica pausa di 2 ore consecutive, avendo diritto all’intera retribuzione. Sono riconosciuti anche dei periodi di assenza dal lavoro in caso di malattia del bambino di età inferiore agli 8 anni. Ricordiamo anche il diritto del padre di astensione dal lavoro e al percepimento dell’indennità se ci sono delle particolari condizioni che impediscono alla madre di poterne usufruire. In caso di congedo obbligatorio (lavoro subordinato) è prevista un’indennità pari all’80% dell’ultimo stipendio; alcuni contratti prevedono però un’indennità pari al 100%.

Come richiederla

E’ possibile richiedere l’apposito modulo presso un Ufficio di Previdenza Sociale , oppure scaricarlo dal sito INPS. Il modulo va compilato e presentato di persona allo sportello, oppure spedito tramite raccomandata o tramite un Patronato, unitamente ad una serie di documenti indicati nel sito ufficiale dell’INPS.

Maternità facoltativa – Congedo parentale

L’astensione facoltativa è quella successiva al parto. Possono usufruirne entrambi i genitori durante i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo di 10 mesi, con la possibilità di portarlo a 11 mesi. In caso di genitore singolo questo periodo è di 10 mesi. Nel congedo facoltativo, l’indennità riconosciuta è pari al 30% dell’ultimo stipendio. L’indennità per congedo parentale si estende anche ai genitori adottivi o affidatari.

Come richiederla

Occorre fare domanda, compilando un apposito modulo INPS che va presentato o telematicamente, andando nella sezione “servizi online” del sito dell’INPS, oppure chiamando il Contact Center integrato o ancora rivolgendosi ad un Patronato.

Divieto di licenziamento

La legge tutela la lavoratrice in gravidanza, proibendo al datore di lavoro il licenziamento, vietato dall’inizio della gravidanza fino al raggiungimento di un anno di età del bambino.