> > Maternità facoltativa: ferie

Maternità facoltativa: ferie

maternità facoltativa

Maternità facoltativa: ferie? In realtà questa maternità, più tecnicamente congedo parentale, non concede semplici ferie. In cosa consiste?Come richiederla? La maternità facoltativa, detta anche congedo parentale, è una riforma introdotta con il Jobs Act, in particolare grazie al decreto di c...

Maternità facoltativa: ferie? In realtà questa maternità, più tecnicamente congedo parentale, non concede semplici ferie. In cosa consiste?Come richiederla?

La maternità facoltativa, detta anche congedo parentale, è una riforma introdotta con il Jobs Act, in particolare grazie al decreto di conciliazione vita-lavoro. Questo nuovo tipo di maternità consiste in un periodo di astensione dal lavoro successivo alla maternità vera e propria e obbligatoria. Questa misura vale principalmente per le mamme che sono lavoratrici dipendenti. Tuttavia, a determinate condizioni, il congedo parentale può essere richiesto anche dalle para-subordinate, dalle libere professioniste e dalle lavoratrici autonome. Nello specifico la maternità facoltativa dà il diritto alle madri di usufruire di un periodo di astensione dal lavoro pari a 6 mesi. La vera novità del Jobs Act consiste nell’aver esteso questo diritto. Infatti prima se ne poteva beneficiare solo fino fin quando il bambino avesse compiuto 8 anni di età. Ora vi si può ricorrere fino al 12° anno di età del proprio figlio. Non è necessario che il congedo sia continuativo. Si può beneficiarne anche con frazionamento in mesi, giorni o addirittura ore.

Maternità facoltativa: come richiederla e retribuzione

La domanda per la maternità facoltativa va inoltrata agli uffici dell’INPS con diverse modalità. Dal web direttamente alla sezione servizi telematici per il cittadino inserendo un PIN nel portale. Telefonicamente grazie al Contact Center Integrato con il numero gratuito 803164 per rete fissa e 06164164, a pagamento, per cellulare. Infine è possibile fare richiesta per il congedo parentale anche tramite i Patronati e i servizi telematici da loro offerti. Per quanto riguarda la retribuzione, esistono due livelli, anzi meglio dire uno. Il primo restituisce un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera, mentre il secondo non prevede alcuna retribuzione. Il 30 % è calcolato sulla retribuzione del mese precedente alla maternità facoltativa. Il primo livello è applicato quando il congedo è utilizzato entro i primi 6 anni del bambino o dai 6 anni e un giorno agli 8. Tuttavia, in questo secondo caso, la retribuzione viene concessa solo se si è in forte disagio economico, altrimenti no.

Il secondo livello, quello che non prevede retribuzione, si applica dall’8° anno di età del bambino fino al 12°. Qui non viene concessa retribuzione ma solo al possibilità di assentarsi dal lavoro. La vera novità del Jobs Act consiste però nella possibilità di poter scambiare la maternità facoltativa con un part-time. In questo modo la mamma può reinserirsi gradualmente nel mondo del lavoro senza trascurare il proprio figlio. Per poter far questo bisogna rinunciare all’intero congedo di 6 mesi, in questo modo sarà possibile accudire con più facilità il bambino. Questo diritto però non vale solo per le mamme. Anche i padri possono usufruire del congedo parentale. Nello specifico: il periodo non deve essere superiore ai 7 mesi. Se il congedo viene usato da entrambi, questo non può superare il limite massimo di 11 mesi. Infine, uno solo dei due genitori può astenersi dal lavoro per un periodo, continuato o frazionato, che non superi i 10 mesi.