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Maturità, il costituzionalista Marini: "con cv studente c'è rischio effetti classisti"

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Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il curriculum vitae dello studente che quest'anno debutterà all'esame di Stato del secondo ciclo "rischia di produrre effetti classisti". La legge delega 107 del 2015, disciplinata dal decreto legislativo 62 del 2017, ed operativa dal 2 aprile 20...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Il curriculum vitae dello studente che quest'anno debutterà all'esame di Stato del secondo ciclo "rischia di produrre effetti classisti". La legge delega 107 del 2015, disciplinata dal decreto legislativo 62 del 2017, ed operativa dal 2 aprile 2021 per decreto ministeriale, (preannunciato nel settembre 2020) , "non ha previsto né un termine per l'adozione del decreto, né una disciplina transitoria introduttiva delle necessarie provvidenze che avrebbero consentito a tutti, cioè ai capaci e meritevoli, di incrementare il cv". Ne parla con l'Adnkronos il costituzionalista Francesco Saverio Marini, professore ordinario di 'Istituzioni di Diritto pubblico' all'Università di Roma, Tor Vergata.

Ci rimetteranno i maturandi di quest'anno? "Certamente chi non ha capacità economica sarà penalizzato dalla norma. Le commissioni di esame dovranno pertanto tentare di rimediare dandone una interpretazione non classista, di buon senso", risponde Marini. Ed in futuro? "E' obbligo dello Stato, secondo quanto stabilisce l'articolo 34 della Costituzione, consentire ai tutti incapaci e meritevoli di accedere alle votazioni migliori e ai più alti, indipendentemente dalle condizioni economiche. Altrimenti si produce un effetto che è in contrasto con la Costituzione".

Secondo il Costituzionalista, della sopravvenuta introduzione del cv in corso d'anno "non è certo responsabile il Ministero dell'Istruzione: il decreto era stato preannunciato a settembre dalla ministra Azzolina, è andato in esecuzione ad aprile. Il Ministero non poteva fare altro poiché nella legge non è previsto un termine di mesi o anni per la sua adozione. Dunque la norma è entrata in vigore nel momento in cui le si è data attuazione con decreto ministeriale. L'errore – rileva il costituzionalista – semmai è nella legge delega e nel decreto legislativo del 2017, che potevano prevedere una disciplina transitoria. Del resto, le modifiche alle prove di stato, a parte casi straordinari come la pandemia, vanno introdotte con largo margine d'anticipo, a tutela dell'esaminando, che non può ritrovarsi all'ultimo con regole diverse da quanto originariamente predisposto".