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Migranti nelle liste dei disoccupati anche senza residenza

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Una circolare chiarisce che anche i migranti richiedenti asilo senza residenza potranno iscriversi alle liste dei disoccupati.

Il Ministero del Lavoro, in una circolare congiunta con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, chiarisce che anche i migranti richiedenti asilo asilo senza residenza ma con unicamente una “dimora abituale” (il centro d’accoglienza) potranno iscriversi alle liste di disoccupazione dei Centri per l’impiego.

Circolare sui migranti senza residenza

“Il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale” viene chiarito in una circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Anpal. In sostanza, con questo chiarimento si specifica che anche i migranti richiedenti asilo potranno entrare nelle liste dei disoccupati anche se non hanno la residenza. Per “dimora abituale” si intende quella del centro d’accoglienza.

“La previsione del requisito della residenza – si legge infatti nella circolare – ha fatto sorgere problemi applicativi con riferimento all’ipotesi in cui la richiesta di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro viene formulata da un richiedente protezione internazionale, generalmente ospitato n un centro di accoglienza”. “Da più parti è stato evidenziato il paradosso per cui ai cittadini richiedenti protezione internazionale, seppur legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo, risultava preclusa l’iscrizione ai Centri per l’impiego a causa della mancata iscrizione anagrafica”.

Viene specificato quindi che “per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza , ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica“. Inoltre, viene evidenziato che “in linea con la disciplina speciale prevista per tale categoria vulnerabile, INPS ha comunicato (il 28 luglio 2017, ndr), di avere aggiornato il software Uniemens per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale numerico provvisorio”. “Per effetto di tale modifica, – quindi – i datori di lavori possono trasmettere le denunce individuali direttamente con il codice fiscale numerico provvisorio assegnato a i richiedenti protezione internazionale”.