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Papa Francesco modifica la legge del Vaticano con un Nuovo Codice

Papa Bergoglio

Papa Francesco modifica la legge del Vaticano con un Nuovo Codice per mezzo della Costituzione apostolica “Pascite gregem Dei” che inserisce nuovi reati

Papa Francesco modifica la legge del Vaticano con un Nuovo Codice e dà uno scossone fortissimo all’impalcatura normativa della Chiesa di Cristo in terra. Il Pontefice lo ha fatto con la Costituzione apostolica “Pascite gregem Dei” ed ha precisato che le nuove regole avranno vigore in punto di diritto dall’8 dicembre, questo allo scopo di permettere a chi dovrà rispettarle ed applicarle di assimilarne spirito e contenuti. Ma cosa ha modificato in sostanza Papa Bergoglio? Il Diritto Canonico, e lo ha fatto nella parte normata al libro VI che contiene le sanzioni penali nella Chiesa. Si parte subito con il più delicato dei temi: la pedofilia.  La profilazione dei delitti di abuso sessuale su minorenni o adulti vulnerabili e i reati di pedopornografia non ha più la connotazione vaga di “delitti contro obblighi speciali”. 

Papa Francesco modifica la legge del Vaticano con un Nuovo Codice in vigore dall’8 dicembre

Quei crimini dall’8 dicembre saranno “delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”. E per gli stessi saranno canonicamente perseguibili anche “i fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa”. C’è poi la voce dei crimini contro i sacramenti. Nel loro novero la riforma di Bergoglio inserisce il reato canonico di ordinazione sacerdotale di una donna. Sarà punito con la scomunica automatica ai sensi del canone 1379, al paragrafo 3: “Sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico può essere punito con la dimissione dallo stato clericale”. Lo scopo della riforma sembra anche quello di creare una maggiore omogeneità fra Cei e Soglio in tema di diritto.

Papa Francesco modifica la legge con un Nuovo Codice e irrigidisce la scomunica

Attenzione, di per sé la scomunica fa parte del “pacchetto legislativo” già promulgato  e modificato da Benedetto XVI il 21 maggio 2010 con le sue “Normae de gravioribus delictis”, ma adesso reato e pena vengano inseriti a pieno titolo nel Codice di Diritto Canonico. C’è poi tutto un pacchetto di reati che entrano nel Codice e smettono di avere casa giuridica nelle norme speciali del Vaticano: la violazione del segreto pontificio, la registrazione di confessioni, l’omissione dell’obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale, l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato. Poi l’abbandono illegittimo del ministero, l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni. 

Papa Francesco, il Nuovo Codice e i reati patrimoniali e sulle elemosina

Poi, punto questo delicatissimo, i reati patrimoniali commessi “per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione”. Entra inoltre a pieno titolo nel novero dei reati quello commesso da chi “trae illegittimamente profitto dall’elemosina della Messa” La revisione, datata 23 maggio 2021, giorno di Pentecoste, entrerà in vigore l’8 dicembre. E Bergoglio ha scritto che ”il pastore è chiamato a esercitare il suo compito col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà”. A tale scopo il Pontefice ha deciso di attualizzare un setaccio penale che necessitava di una revisione al passo coi tempi. 

Papa Francesco dispone un Nuovo Codice e aggiorna quello di San Giovanni Paolo II

Quale? Il Codice di disciplina voluto da San Giovanni Paolo. Occorreva modificare quella disciplina, secondo il pontefice, “in modo da permettere ai pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza”. E ci sono anche novità che nel codice del 1983 non entrarono, lo ricorda Monsignor Arrieta Ochoa de Chinchetru: “la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l’occultamento all’autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri”.