> > Pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni: come funziona e a chi...

Pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni: come funziona e a chi spetta?

La pensione di reversibilità spetta anche ai nipoti, ma solo in alcuni casi

Un trattamento economico che nel tempo ha subito delle modifiche, pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni: come funziona e a chi spetta

La pensione di reversibilità non è solo un appannaggio di coniugi, figli e perfino fratelli, sorelle e genitori in determinate condizioni ma spetta anche ai nipoti maggiorenni e i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale hanno allargato la platea di chi potrà usufruirne o quanto meno di aspirare e farlo, a contare che non sempre le sentenze sfociano poi in legiferati. Come spiega bene l’Inps il trattamento economico, a determinate condizioni, è riconosciuto ai familiari di un pensionato deceduto, fino a poco tempo fa solo al coniuge vedovo, oggi, con riforme e sentenze, la platea è più larga. 

Pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni

Ed in quella platea, dietro pronunciamento numero 88/2022 della Corte Costituzionale si sono novità: la Consulta ha stabilito che la pensione di reversibilità dei nonni deve essere concessa non solo ai nipoti minorenni ma anche ai maggiorenni orfani dei genitori e inabili al lavoro. Ma cos’è la pensione di reversibilità? “La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione del defunto”. A chi spetta oggi la “reversibilità”? Al coniuge del defunto, al coniuge separato, anche con addebito e non titolare di assegno alimentare ed il coniuge divorziato a date condizioni. 

Tutte le categorie che ne hanno diritto

In presenza di coniuge ed ex coniuge, va ripartita tra di loro in base alla durata dei singoli matrimoni. Spetta anche ai figli minorenni, inabili al lavoro e a carico del genitore, poi ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21esimo anno di età. E ancora: ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26esimo anno di età