> > Legittima difesa, via libera di Mattarella ma lettera alle Camere

Legittima difesa, via libera di Mattarella ma lettera alle Camere

Mattarella promulga legge sulla legittima difesa

Il Capo dello Stato ha promulgato la legge ma ha espresso le proprie perplessità in una lettera a Fico, Casellati e Conte.

È arrivato il via libera del presidente Sergio Mattarella alla legge sulla legittima difesa che modifica il codice penale. La notizia, riporta l’Ansa, è stata diffusa da fonti del Quirinale. Permangono, tuttavia, alcune perplessità, a causa delle quali il Capo dello Stato ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, così come al premier Giuseppe Conte. Nelle missive si sottolinea che “la nuova normativa non indebolisce né attenua la responsabilità dello Stato”.

Mattarella, dubbi sul grave turbamento

“Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno di un domicilio e dei luoghi a esso assimilato”, scrive Mattarella. Il fondamento costituzionale della norma “è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità. Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”.

Ciò che maggiormente preoccupa il Presidente della Repubblica è l’articolo 2 della legge che attribuisce un’importanza decisiva “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Ma viene citato anche l’articolo 8, che stabilisce che “nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa ‘domiciliare’, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio”.

No al trattamento differenziato

Mattarella segnala, infine, “che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo, ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole perché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”.