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Decreto sicurezza bis, il contenuto: tutto quello che c'è da sapere

Decreto sicurezza bis, il contenuto

Tutte le novità sul decreto sicurezza bis, approvato in Senato con 160 voti favorevoli.

Il decreto sicurezza bis è legge, dopo l’approvazione definitiva in Senato che ha votato la fiducia al governo gialloverde. All’indomani del via libera di Palazzo Madama, il contenuto del testo, composto da 18 articoli, ha diviso il Paese tra i sostenitori del provvedimento simbolo di Matteo Salvini e i fermi oppositori alla linea dura del ministro dell’Interno in materia di immigrazione e ordine pubblico. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul decreto.

Decreto sicurezza bis, il contenuto

Il contenuto del decreto sicurezza bis verte, da un lato, sulle norme relative all’immigrazione clandestina; dall’altro, sul mantenimento dell’ordine pubblico, in particolare in occasione di manifestazioni di protesta e sportive.

Le norme sull’immigrazione

Della lotta all’immigrazione clandestina si occupano gli articoli dall’uno al cinque del decreto sicurezza bis. L’articolo 1 permette al ministro dell’Interno di “limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi del mare territoriale” per motivi di ordine e sicurezza nazionale. Il Viminale può agire quando crede che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione.

L’articolo 2 riguarda le sanzioni al comandante delle navi “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Alla multa, che va da minimo di 150 mila euro a un massimo di un milione di euro, si aggiunge il sequestro della nave. Il comandante può inoltre essere arrestato in flagranza di reato con l’accusa di “resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’articolo 1100 del codice della navigazione”. Nel caso in cui la magistratura confermi il sequestro, la nave diventa di proprietà dello Stato che ha la possibilità di rivenderla o distruggerla dopo due anni dal momento della confisca.

Con l’articolo 3, il decreto sicurezza bis agisce sull’articolo 51 del codice di procedura penale. La Procura distrettuale assume la competenza di tutte le indagini che riguardano i casi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’articolo 4 sancisce lo stanziamento di nuovi fondi per la lotta all’immigrazione clandestina e le operazioni sotto copertura della polizia. Si tratta di 500mila euro nel 2019, un milione di euro nel 2020 e un milione e mezzo nel 2021. Ulteriori fondi sono previsti anche per il rimpatrio degli irregolari, a partire da 2 milioni di euro nel 2019.

Le norme sull’ordine pubblico

Gli articoli dal 6 al 18 del decreto sicurezza bis vertono sulla questione del mantenimento dell’ordine pubblico. L’articolo 6 “introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni e altri oggetti contundenti o comunque atti a offendere”.

Con l’articolo 7, il decreto prevede un inasprimento delle pene per chi compie i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a un pubblico ufficiale; violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti; devastazione e saccheggio; interruzione di ufficio o servizio pubblico di pubblica necessità”.

L’articolo 8 apre all’assunzione, da parte del Ministero della Giustizia, di “un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale”. I nuovi assunti daranno vita a un “programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati”.

Gli ultimi articoli del decreto sicurezza bis riguardano la lotta alla violenza nel corso di manifestazioni sportive. Il questore potrà impedire l’accesso a tali manifestazioni a chi abbia denunce pendenti o abbia preso parte, in passato, a episodi di violenza o abbia incitato alla violenza nel corso di eventi sportivi.