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Coronavirus, Consiglio dei Ministri: decreto legge per contenere contagi

Coronavirus consiglio ministri

Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi nella sede della Protezione Civile, il governo ha deciso di varare nuovi provvedimenti contro il coronavirus.

A seguito della convocazione di un Consiglio dei Ministri straordinario per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il premier Giuseppe Conte ha comunicato i punti chiave dell’incontro. Il governo avrebbe pensato a due decreti di cui uno approvato nella serata di sabato 22 febbraio 2020 contenente le misure per contenere la diffusione del virus. Un secondo decreto, con le misure economiche per le aree interessate dall’emergenza, dovrebbe invece essere portato in un ulteriore vertice previsto nei giorni seguenti.

Consiglio dei Ministri sul coronavirus

Nella conferenza stampa seguita al vertice il Presidente del Consiglio ha confermato l’adozione di un decreto legge con misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica con lo scopo di tutelare il bene e la salute degli italiani. Tra queste, ha poi precisato il ministro dell’Istruzione Azzolina, la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. “Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore“, ha specificato. Il decreto consentirà inoltre al ministro Spadafora di intervenire sulle gare sportive e disporre le dovute precauzioni. Quelle in programma in Lombardia e Veneto sono già state sospese.

Conte poi spiegato che lo stesso consentirà interventi che impediscano l’allontanamento dal Comune da parte di individui che si trovano nelle aree di focolaio. In queste zone non sarà infatti consentito l’ingresso e l’allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta in volta. Nella fattispecie sarà possibile anche servirsi dell’ausilio di militari per sigillare le zone del Lodigiano e del Padovano dove si è registrato il maggior numero di casi.

Quanto all’eventuale sospensione del trattato di Schengen e della libera circolazione delle persone, il Premier ha ribadito che il decreto non contiene misure nel merito. Queste le sue parole: “Si tratta di una misura draconiana che suona come sproporzionata e non sarebbe né utile né efficace“.

Il Premier ha anche consultato le forze di opposizione per varare un provvedimento che fosse il più possibile condiviso da tutto il Parlamento. Il centrodestra ha assicurato massima collaborazione e Salvini ha ribadito di aver chiesto, come da un mese a questa parte, misure drastiche per contrastare il virus.

Il testo integrale del decreto

Qui di seguito il testo integrale del decreto legge sul coronavirus approvato dai ministri e composto da tre articoli, diffuso in esclusiva da Open.

Art. 1

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

  • divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
  • divieto di accesso al comune o all’area interessata;
  • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
  • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
  • sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
    sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
  • previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
  • previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;
  • sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
  • sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

Art. 2

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

Nelle more dell’adozione del decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal ministero della Salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.