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Coronavirus, nuova ordinanza del governo: stop ad attività all'aperto

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Nella nuova ordinanza governativa anti coronavirus in vigore dal 21 marzo sarà vietato l'accesso ai parchi pubblici e svolgere attività all'aperto.

Nella serata del 20 marzo il governo ha ufficializzato la stretta sulle attività sportive all’aperto che già da giorni aleggiava nell’aria, diramando un’ordinanza anti coronavirus che vieta ogni tipo di attività ludico-ricreativa nonché la chiusura di parchi e giardini pubblici. Nel testo del decreto, che entrerà in vigore a partire dal 21 marzo e resterà efficace fino al prossimo 25 marzo, è possibile infatti leggere che: “Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

Coronavirus, il testo della nuova ordinanza

La nuova ordinanza approvata dal governo è composta da un solo articolo oltre alle disposizioni finali, e oltre al divieto d’ingresso nei parchi e giardini pubblici predispone anche lo stop all’attività fisica in luoghi aperti al pubblico. Vietato anche lo spostamento verso abitazioni che non sono quella principale.

Articolo 1

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  • a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
  • b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
  • c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, nonché in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza

Articolo 2

Disposizioni finali

  1. Le disposizioni delle presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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