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Bozza decreto 18 maggio: cosa prevede il testo

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Il testo della bozza del decreto 18 maggio conferma lo spostamento tra Regioni a partire dal 3 giugno. Le novità.

Al momento è solo una bozza, ma il testo del decreto 18 maggio dovrebbe essere orientativamente questo. Mentre è in corso il Consiglio dei Ministri, per vagliare modifiche al prossimo decreto, trova conferma quanto circolato nella mattinata di venerdì 15 maggio: gli spostamenti tra Regioni saranno possibili solo a partire dal 3 giugno. Al momento, dunque, i confini regionali restano chiusi in entrata e uscita. I motivi validi restano quelli di spostamento per motivi di urgenza, sanitari o per rientro al proprio domicilio/residenza. Per quanto concerne gli spostamenti all’interno dello stesso territorio, invece, la bozza del decreto 18 maggio conferma lo stop all’autocertificazione.

Bozza decreto 18 maggio: cosa prevede

Cosa prevede la bozza? “A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. Inoltre, nel testo della bozza del decreto 18 maggio si legge come: È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”.

I singoli sindaci possono comunque limitare determinate zone per motivi sanitari istituendo, dunque, delle nuove zone rosse. Novità anche per quanto riguarda i controlli e le sanzioni. L’art.2 comma 1 recita: Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”. Tutte queste misure hanno validità dal 18 maggio al 31 luglio 2020.