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Dpcm e Fase 3: stop a crociere fino al 14 luglio

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Il nuovo Dpcm conferma lo stop delle crociere in Italia fino al 14 luglio, ma il decreto delinea dei punti per consentire il rientro nei porti.

Il nuovo Dpcm pubblicato sabato 13 giugno conferma lo stop alle crociere da parte delle navi di bandiera italiana fino al 14 luglio. Le navi potranno entrare nei porti solo per fini di soste inoperose. Tutti passeggeri residenti all’estero ma con passaporto italiano e passeggeri con dimora abituale in Italia dovranno informare obbligatoriamente il loro ingresso ai porti.

Nuovo Dpcm: stop a crociere in Italia

Nella giornata di sabato 13 giugno è stato reso ufficiale da Giuseppe Conte il nuovo Dpcm che tra i suoi punti conferma lo stop fino al 14 luglio di tutte le crociere da parte dei servizi italiani di navigazione. Potranno fare eccezioni solo le navi che entreranno nei porti per fini di soste inoperose.

Il decreto poi dichiara: “A tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento”.

Come rientrare in Italia

Il Dpcm poi termina con questa dicitura: “Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali”.

Spetterà infatti ai passeggeri avvisare e informare i dipartimenti di prevenzioni saniatari dei territori competenti i loro ingressi ai porti. A seconda delle necessità e diversa situazione logistica, il Dpcm illustra le linee guida da seguire.

Ingressi per passeggeri

Ecco le tre linee guida che dovrà seguire chi vorrà entrare/ rientrare in Italia:

a) “I passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi СOVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati“.

b) “I passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi СOVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”.

c) “I passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati