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Rc professionali: l'obbligatorietà della sottoscrizione per l'area medica ribadita dal ddl Gelli

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Le assicurazioni Rc professionali considerano la copertura del patrimonio contro i rischi corsi nell’esercizio dell'attività da parte dei professionisti, iscritti ad un Albo o registro L'obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa da parte delle strutture sanitarie e dei medici...


Le assicurazioni Rc professionali considerano la copertura del patrimonio contro i rischi corsi nell’esercizio dell’attività da parte dei professionisti, iscritti ad un Albo o registro

L’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa da parte delle strutture sanitarie e dei medici era già parte integrante della legge 189 del 2012, ma oggi viene ribadito a chiare lettere dall’articolo 10 del ddl Gelli, il disegno di legge di riforma della responsabilità medica, ancora in fase di discussione sugli scranni del Parlamento.
In base alle nuove norme le imprese appartenenti al servizio sanitario nazionale, così come gli enti privati operanti in regime autonomo, dovranno sottoscrivere obbligatoriamente polizze assicurative per la Rc verso terzi e prestatori d’opera per i danni procurati dal personale, anche nel caso in cui si tratti di prestazione di attività in regime di libera professione svolta all’interno della struttura o con diagnosi a distanza.
Da una lettura attenta dell’articolo 10 è facile intuire che “la garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall’assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo”.

Le compagnie assicurative in realtà possono estendere l’operatività della garanzia assicurativa anche a eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa durante la vigenza temporale della polizza.

I casi di estensione della polizza rientrano a pieno titolo nella formula ‘claims made‘.
L’universo delle assicurazioni Rc professionali considera la copertura del patrimonio contro i rischi corsi nell’esercizio dell’attività da parte dei professionisti, iscritti ad un Albo o ad un registro.

Al momento risultano esenti dall’obbligo i giornalisti.
L’Rc, in seguito al pagamento di un premio assicurativo annuale, mette al riparo il patrimonio del professionista assicurato da eventuali richieste di risarcimento avanzate da terzi, che hanno subito un danno per errori, disattenzione, distrazione o dimenticanza da parte del professionista.
La polizza di responsabilità civile professionale è diventata un obbligo di legge in seguito alla riforma delle professioni del 2012.

Nella norma rientrano professioni appartenenti all’area tecnica come ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, all’area economico-giuridica come avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, amministratori di condominio, intermediari assicurativi e broker e naturalmente all’area medico sanitaria.
In seguito all’entrata in vigore della legge le compagnie assicurative hanno studiato proposte specifiche per ogni categoria professionale, valutando le differenti necessità o problematiche che si possono presentare.

Per questo il mercato assicurativo si è arricchito di polizze Rc professionali pensate per ogni singolo evento, con copertura completa per ogni rischio legato al lavoro svolto.
La ricerca del prodotto assicurativo più adeguato può essere messa a punto grazie al metodo tradizionale del contatto diretto con le compagnie, oppure, grazie alle nuove tecnologie, utilizzando la rete, che garantisce un servizio più veloce ed estremamente affidabile.

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Le operazioni di sottoscrizione della polizza si possono eseguire anche attraverso le pagine web della compagnia, seduti comodamente davanti al proprio computer.
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