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Recupero crediti: cosa fare

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Per recupero crediti si intende l’insieme di quelle attività che il creditore deve effettuare per poter ottenere il pagamento di quanto gli spetta quando il debitore non intende assolvere ai propri obblighi in maniera spontanea. Può accadere infatti che, alla scadenza fissata per l’adempimento...

Per recupero crediti si intende l’insieme di quelle attività che il creditore deve effettuare per poter ottenere il pagamento di quanto gli spetta quando il debitore non intende assolvere ai propri obblighi in maniera spontanea. Può accadere infatti che, alla scadenza fissata per l’adempimento, il debitore non adempia o sia in ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Di seguito forniamo una guida sintetica su come procedere per il recupero dei propri crediti. Vediamo quali sono i passi da compiere.

Costituzione in mora

Dopo aver invano tentato di recuperare il proprio credito a causa delle resistenze e rifiuti del debitore, il primo passo da compiere è la costituzione in mora.

Fallito il tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia sarà necessario costituire in mora il debitore. Cosa vuol dire? Significa intimargli in forma scritta (ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento) di adempiere l’obbligazione.

Nella lettera si dovrà riportare la somma da versare e il termine entro il quale la stessa andrà versata. Solitamente il termine può andare tra i 7 e i 15 giorni. Solo decorso tale periodo si potrà adire l’autorità giudiziaria competente al fine di far valere i propri diritti. Si precisa inoltre che la costituzione in mora ha l’effetto di interrompere la prescrizione del credito. La prescrizione è…

Per costituire in mora un debitore è necessario che il credito sia:

  • certo, sussista effettivamente;
  • liquido, sia determinato il suo ammontare;
  • esigibile, sia scaduto e possa essere richiesto il suo adempimento.

Casi in cui la costituzione in mora non è necessaria

E’ importante ricordare che, come previsto dall’art. 1219 del codice civile, vi sono tre casi in cui non è necessario costituire in mora il debitore.

Vediamo quando qui di seguito:

  • il credito vantato derivi da un fatto illecito ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile;
  • il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire il pagamento riconoscendo così l’esistenza del debito;
  • la prestazione deve essere eseguita secondo le norme di legge al domicilio del creditore e sia scaduto il termine per l’adempimento.

Quali sono gli effetti della costituzione in mora

La costituzione in mora produce conseguenze rilevanti dal punto di vista legale. Vediamo di cosa si tratta:

  • iniziano a decorrere gli interessi di mora nella misura del tasso legale;
  • viene interrotto il termine di prescrizione;
  • il debitore in automatico è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati;
  • il debitore assume il rischio che la prestazione diventi impossibile da eseguire.

Una volta decorso il termine concesso al debitore per eseguire la prestazione, senza che questi vi abbia provveduto si potrà ricorrere all’autorità giudiziaria competente. Come?

In mancanza di un titolo esecutivo come un assegno o una cambiale, il legale dovrà presentare e depositare un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo.

In presenza dei presupposti di legge il giudice emetterà decreto ingiuntivo con il quale il debitore è obbligato a versare quanto dovuto.

Il decreto, pena la sua inefficacia, dovrà essere notificato al debitore entro il termine di 60 giorni.

Il debitore disporrà del termine di 40 giorni per effettuare il pagamento oppure per opporsi al decreto.

L’opposizione deve essere effettuata con atto di citazione davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento.

Inizia così un procedimento ordinario per l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito.

Atto di precetto e pignoramento

Qualora il termine di 40 giorni decorra senza che il debitore abbia provveduto a pagare il debito o abbia fatto opposizione al decreto ingiuntivo, l’avvocato del creditore potrà chiedere al giudice di apporre sul decreto la formula esecutiva. In seguito provvederà a redigere atto di precetto. Quest’ultimo è un atto con il quale il debitore viene intimato a pagare il debito indicato nel decreto ingiuntivo esecutivo entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dello stesso. L’atto contiene l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si potrà procedere con l’esecuzione forzata. Se il debito non viene saldato nei termini previsti, si deve avviare l’esecuzione forzata entro 90 giorni.

Con il pignoramento inizia l’esecuzione forzata. La legge prevede 3 forme di pignoramento: mobiliare, immobiliare e presso terzi.