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Referendum deliberativi: ecco che cosa sono

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Continua il nostro viaggio nel mondo dei referendum Oggi vedremo cosa sono e come funzionano i referendum deliberativi NON PREVISTO IN ITALIA - I referendum deliberativi e legislativi non sono previsti, al momento, in Italia, eppure potrebbero essere molto utili se ben usati. Infatti i referendu...

Continua il nostro viaggio nel mondo dei referendum

Oggi vedremo cosa sono e come funzionano i referendum deliberativi

NON PREVISTO IN ITALIA – I referendum deliberativi e legislativi non sono previsti, al momento, in Italia, eppure potrebbero essere molto utili se ben usati. Infatti i referendum “propositivi”, “deliberativi” e “legislativi” non sono previsti né dalla Costituzione italiana, né dagli Statuti degli enti locali. Tuttavia il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, all’articolo 8 punto 3 dispone che nello statuto degli enti locali debbano essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione del coinvolgimento diretto delle intenzioni di cittadini singoli o associati. Alcune Regioni, come il Lazio, la Valle d’Aosta, il Friuli-Venezia Giulia o le due Province autonome di Trento e Bolzano, hanno introdotto nei loro statuti il propositivo ma non ancora quello deliberativo. Salvo lo Statuto della Provincia Autonoma di Trento, negli altri casi si prevede che il quesito referendario sia collegato alla presentazione di una iniziativa legislativa popolare non esaminata, dall’organo deputato a farlo, entro un determinato termine.

VANTAGGIO – Però introdurre negli statuti comunali i referendum deliberativi-propositivi è una battaglia di civiltà e di restituzione ai cittadini della sovranità popolare ( che tra l’altro è sancita dalla Nostra Costituzione) dei propri diritti politici di scelta, indirizzo e decisione sulla gestione dei beni pubblici collettivi.

Sarebbe possibile farlo perchè non esiste più nessuna limitazione giuridica affinché possa essere prevista l’introduzione negli statuti comunali lo strumento del referendum propositivo-deliberativo. Infatti la riforma della legge 142/1990 integrata dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265, approvata in via definitiva dal Senato il 22 luglio 1999, ha toccato pure il comma 3 dell’articolo 6, ed ora il comma 3 dell’art. 3 (partecipazione popolare) della Legge 3 agosto 1999 n. 265, recita:
«Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione e procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini Possono essere altresì previsti »