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Referendum legislativi: ecco che cosa sono

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Continuiamo il nostro viaggio sui tipi di referendum Siamo arrivati al referendum legislativo, ancora non previsto in Italia DEFINIZIONE - Il referendum legislativo è così definito perchè ha lo scopo primario di introdurre delle leggi locali o statali. Cioè, attraverso il referendum i cittad...

Continuiamo il nostro viaggio sui tipi di referendum

Siamo arrivati al referendum legislativo, ancora non previsto in Italia

DEFINIZIONE – Il referendum legislativo è così definito perchè ha lo scopo primario di introdurre delle leggi locali o statali. Cioè, attraverso il referendum i cittadini possono fare una legge, non solo votare sull’abrogazione o specifica approvazione di una legge decisa dal parlamento. Al momento, come detto, in Italia lo strumento del referendum legislativo non esiste perchè sarebbe uno strumento di democrazia diretta che di fatto esautorerebbe, in alcuni casi, il potere del Parlamento e azzererebbe la discussione politica su diversi temi.

COSA ACCADREBBE DI PRECISO – Una vera riforma consentirebbe ai cittadini di presentare un testo di legge non in forma di “disegno”, ma di atto da sottoporre a referendum. Se i cittadini dicono “sì” quella proposta entra in vigore come legge ordinaria. Naturalmente devono essere preservate, garantite e certificate le garanzie di copertura finanziaria e devono essere disciplinate crrettmene le materie in cui tale diritto può essere esercitato. Cosa sarebbe successo, ad esempio, se il disegno di legge proposto qualche anno fa da Beppe Grillo per l’ineleggibilità dei condannati fosse stato sottoposto a referendum? Assai probabilmente sarebbe diventato legge senza se e senza ma. Il numero di firme necessarie ed il quorum di un referendum legislativo rimarrebbero gli stessi richiesti per il referendum abrogativo, con i medesimi vincoli e formalità. Basta pensarci un attimo: la Costituzione dice che “La sovranità appartiene al popolo”. E se il popolo, con le dovute garanzie, potesse finalmente esercitarla?

Invece ad ora non è così e i referendum in Italia possono avere le caratteristiche di modificare qualcosa di già scritto, differenziandosi in :

costituzionale, legislativo o amministrativo, a seconda della natura dell’atto sottoposto al voto popolare,

– obbligatorio o facoltativo, a seconda che si svolga di diritto o solo su iniziativa dei soggetti legittimatiti,

attivo o passivo, a seconda che l’iniziativa provenga da una frazione del corpo elettorale o da un organo pubblico,

– preventivo o successivo, a seconda che preceda o segua l’entrata in vigore dell’atto che ne costituisce l’ oggetto,

– decisionale o consultivo, seconda che abbia efficacia giuridicamente vincolante o meno.