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Registrazione telematica dei contratti di affitto

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Chi ha a che fare con la redazione di contratti di locazione di immobili deve tenere conto delle novità apportate nel 2012 relative alla registrazione e alla comunicazione in questura: I proprietari di almeno 10 unità immobiliari sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di loc...

Chi ha a che fare con la redazione di contratti di locazione di immobili deve tenere conto delle novità apportate nel 2012 relative alla registrazione e alla comunicazione in questura:

I proprietari di almeno 10 unità immobiliari sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. La registrazione telematica più che diventare una semplificazione per i proprietari, si è trasformata in una complicazione e in costi inutili (per esempio non tutti sono esperti informatici e magari abituati a registrare all’ Agenzia con il modello 69).

Per i contratti soggetti a registrazione in termine fisso la comunicazione alla Questura è definitivamente abolita.

Sarà l’Agenzia delle entrate stessa a trasmettere le informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo al Ministero dell’interno

In particolare l’art. 2 del D.L. 79 convertito nella L. 131 del 7 agosto 2012 stabilisce che “la registrazione dei contratti di locazione, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’ articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

L’Agenzia delle entrate individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti, nonchè dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili, quelle rilevanti ai fini di cui all’ articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.

Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’ autorità locale di pubblica sicurezza può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’ autorità di pubblica sicurezza, Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione”