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Regole per affittare la tua casa già arredata

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Sempre più locatari affittano ad uso abitativo il proprio appartamento già immobiliato, ossia già fornito di arredi di proprietà del padrone, soprattutto se si tratta di contratti transitori. In ogni caso, l’autonomo accordo di concedere all’inquilino anche la disponibilità dell’arredoÂ...

Sempre più locatari affittano ad uso abitativo il proprio appartamento già immobiliato, ossia già fornito di arredi di proprietà del padrone, soprattutto se si tratta di contratti transitori. In ogni caso, l’autonomo accordo di concedere all’inquilino anche la disponibilità dell’arredo può conseguire a qualsiasi tipo di contratto di affitto. Tra le diverse tipologie di locazione troviamo le seguenti:

  • Locazione a canone libero, della durata minima di quattro anni, necessariamente rinnovabili (salvo specifiche cause di risoluzione previste dalla legge) per altri 4 anni (sono anche detti “contratti 4+4”).
  • Locazione a canone concordato o agevolati della durata di tre anni, necessariamente rinnovabili (salvo specifiche cause di risoluzione previste dalla legge) per altri due (sono anche detti “contratti 3+2”).
  • Locazione ad uso transitorio che possono essere stipulati per minimo un mese e massimo diciotto mesi. Tali contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore da provarsi con apposita documentazione da allegare al contratto.
  • Locazione per studenti universitari che possono essere stipulati per una durata da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore).

L’accordo dell’arredo

Le parti possono accordarsi per concedere all’inquilino solo una parte dell’arredo (come cucina e/o bagno) o tutto l’arredo necessario a utilizzare l’appartamento (come letti, divano, librerie ed armadi, televisione).

In entrambi i casi, l’accordo contenente la cessione dell’uso della mobilia può essere:

  • contenuto nello stesso contratto di locazione;
  • contenuto in un accordo separato e distinto, da sottoscrivere e da registrare.

Tuttavia, è sempre necessario indicare analiticamente i beni presenti nell’immobile e il loro stato di conservazione: un vero e proprio inventario che serve per verificare, al termine della locazione, che tutti i beni siano restituiti nello stato in cui erano stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall’uso.

Imposta di registro

Se l’immobile non è arredato, l’imposta di registro è dovuta nella misura del 2% sull’ammontare dei canoni pattuiti per l’intera durata del contratto.

Se la locazione riguarda un immobile arredato ed è divisa in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l’immobile e l’arredo in esso contenuto, ciascuno deve essere assoggettato all’aliquota propria: 2% per l’immobile e 3% per gli arredi; se il contratto è unico si applica invece l’aliquota del 2%.

La manutenzione

Tra le spese di manutenzione si distinguono:

  • l’ordinaria manutenzione che spetta all’inquilino ( un cassetto che si scardina per via dell’uso quotidiano o alla fune di una persiana che si rompe per il logorio quotidiano);
  • la straordinaria manutenzione spetta al locatore salvo che ciò derivi dal cattivo uso fatto dall’inquilino (la cucina o la caldaia si rompe).

La legge , infatti, stabilisce che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Qualora poi non aveste il tempo o la possibilità di gestire da soli il vostro appartamento affittato, ricordatevi che potete sempre affidarvi ad una società di intermediazione come Guesthero, specializzata proprio nell’affiancare i proprietari di immobili che decidono di pubblicare annunci di affitto per ospitare turisti.