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Tachigrafo digitale: quali sono gli obblighi legali?

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Gli obblighi legali per i tachigrafi digitali, cosa dicono le normative europee e come vengono recepite dal nostro ordinamento.

Nel settore dei trasporti sono molte le norme di legge nazionali e comunitarie che obbligano gli autisti e le aziende che si avvalgono di mezzi di movimento al rispetto di determinati comportamenti. Nello specifico la sicurezza sociale nel trasporto su strada di passeggeri e merci viene disciplinata dalla normativa comunitaria alla quale si rifà il Codice della Strada dei singoli Paesi membri. È dunque a livello europeo che vengono, ad esempio, decisi i limiti nella durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci o le modalità d’impiego del tachigrafo digitale.

Tachigrafo digitale, gli obblighi legali

Il tachigrafo digitale è un dispositivo che viene montato su un veicolo con la finalità di registrare (in passato analogicamente, ora digitalmente) la velocità, la distanza percorsa e l’attività del conducente in base ad una selezionata modalità scelta. È composto da una carta del conducente, dalla testa e da un’unità mittente che viene montata sul cambio del veicolo. I dati vengono memorizzati nello storage interno della testa del tachigrafo e, solitamente, anche sul chip di memoria che viene inserita nella testa. Quanto alle informazioni sulla velocità, queste vengono memorizzare solo nella memoria interna della testa del tachigrafo e verranno sovrascritte nel momento in cui lo spazio d’archiviazione risulterà pieno. Si tratta dunque di un vera e proprio diario del conducente che registra i dati del trasporto e li cataloga al fine che questi possano essere presentati, se richiesti, alle autorità dei trasporto impegnate nel far rispettare le normative che regolano l’orario di lavoro dei conducenti. A disciplinare l’utilizzo del tachigrafo è il Regolamento CE n.561/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo.

Lo scopo dei tachigrafi è dunque quello di registrare i dati sui tempi, le distanze e le velocità di un dato veicolo e contribuire alla creazione di una carta tachigrafica nella quale travono spazio anche tutte le informazioni sul conducente e sull’azienda. Stando a quanto stabilito dalle norme europee, questa dovrà contenere anche il luogo di partenza e di arrivo e dovrà essere essere conservata per un anno, almeno per quanto riguarda i dati sul mezzo di trasporto. Per le informazioni dell’autotrasportatore basterà infatti registrare le attività degli ultimi 28 giorni, mentre per i dati dei veicoli dovranno essere letti e archiviati almeno ogni tre mesi.

Tachigrafo digitale: per chi è obbligatorio

Da quanto fin qui detto, appare evidente che l’utilizzo dei tachigrafi sia da ricondurre alle politiche europea sulla sicurezza stradale e per questo riguarda nello specifico i veicoli del cosiddetto trasporto pesante. Il cronotachigrafo è infatti obbligatorio per tutti i veicoli immatricolati nei Paesi dell’Unione Europa che trasportano merci di massa superiore a 3,5 tonnellate e per gli autobus con più di 9 posti impegnati in percorsi superiori ai 50 km.

Nel suddetto Regonalemento CE n.561/2006 si faceva anche esplicito riferimento al fatto che tutti i mezzi immatricolati prima del 2006 dovessero essere aggiornati con un tachigrafo digitale che andasse a sostituire quello analagico, senza dubbio più facile da manipolare in relazione ai tempi dei guida e di riposo. È stata dunque introdotta la carta tachigrafica elettronica propria di ogni conducente e che è in grado di memorizzare tutti i dati. Questa card deve essere emessa dalla Camera di Commercio territorialmente competente ogni 5 anni.

Oltre a questo necessario passaggio al digitale, il Regolamento CE n. 561/2006 è andato anche a disciplinare i tempi di guida e di riposo ai quali tutti i conducenti e le aziende di trasporto devono sottostare. Nello specifico è rimasto il limite del tempo di guida di 90 ore nel corso di due settimane, ma è stato introdotto il limite delle 56 ore massime totali in una sola settimana. Inoltre, il riposo giornaliero è di 11 ore con la possibilità di dividerlo e portarlo a 12 ore in totale. Tale suddivisione però può essere effetturare al massimo in due parti, la prima di almeno 3 ore e la seconda di 9 senza interruzioni. Invariata anche la durata necessaria fra i due periodi di guida, la cui soglia minima resta di 45 minuti a sua volta però frazionabile in due parti, la prima di 15 minuti e la seconda di almeno 30.

I tachigrafi intelligenti

Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno condotto ai cosidetti tachigrafi intelligenti, ovvero strumenti più evoluti rispetti a quelli digitali che sfruttando sistemi di geolocacilazzione e di comunicazione a distanza con le autorità di controllo permettono una migliore gestione dell’attività. Grazie ai tachigrafi intelligenti si possono scaricare i dati da remoto ed è possibile impostare in maniera quasi automatica il percorso e le tappe di riposo obbligatorie. Tali prodotti sono stati introdotti dal Regolamento CE n. 165/14 che ne prevede l’installazione nei nuovi veicoli immatricolati e la conversione (entro il 2031) in tutti gli altri immatricolati anteriormente. Inoltre l’Unione Europea ha stabilito che, in maniera del tutto indipendente da guasti o malfunzionamenti, i tachigrafi intelligenti dovranno essere sottoposti a controllo ogni 2 anni presso un centro tecnico autorizzato (art. 11, comma 9, Legge 4 aprile 2012, n. 35.).