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Tamponamento a catena: di chi è la colpa?

Tamponamento a catena: di chi è la colpa?

La legge distingue due tipologie di tamponamento: veicoli fermi o in movimento. E' prevista una prova liberatoria per essere esente da responsabilità. Il tamponamento a catena è un tipo di sinistro stradale molto frequente, ma quando avviene spesso ci si chiede quale automobilista debba risarcire...

La legge distingue due tipologie di tamponamento: veicoli fermi o in movimento. E’ prevista una prova liberatoria per essere esente da responsabilità.

Il tamponamento a catena è un tipo di sinistro stradale molto frequente, ma quando avviene spesso ci si chiede quale automobilista debba risarcire i danni agli altri.

La legge distingue tra due tipologie del tamponamento multiplo, quando i vicoli coinvolti sono fermi o in movimento.

Quando i veicoli sono fermi, la responsabilità è da attribuirsi al conducente dell’ ultimo veicolo che conseguentemente provoca il tamponamento tra quelli a lui successivi fermi in colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).

Nel caso in cui, invece, i veicoli siano in movimento è attestato che tutti i conducenti abbiano in egual misura contribuito all’ incidente. In particolare, sono responsabili i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, poiché entrambi inadempienti alle norme di sicurezza riguardanti la distanza dal veicolo antistante.

Sempre nel caso di veicoli in movimento è prevista dalla legge la possibilità di presentare una prova liberatoria per essere esente dall’ addebito di responsabilità. Attraverso questa, si attesta che si è fatto il necessario per cercare di non tamponare il veicolo antistante.

“In tema di circolazione stradale , nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. n. 4021/2013)

Le norme sul tamponamento delle automobili si applicano anche alle biciclette.