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Tasse sulle mance, arriva il sì dalla Cassazione: "Sono redditi da lavoro"

Tasse sulle mance: considerate rediti da lavoro 

Richiamando le leggi relative alle imposte sui redditi, la Cassazione ha stabilito che sulle mance elargite ai lavoratori è necessario pagare le tasse.

La Cassazione ha dato il via libera al pagamento delle tasse sulle mance in quanto considerate redditi da lavoro: l’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi non limita infatti la nozione di reddito da lavoro dipendente al salario percepito dal proprio datore ma la estenda a tutte le somme, anche elargite liberalmente, collegate al rapporto in essere.

Tasse sulle mance: considerate rediti da lavoro

La Cassazione ha stabilito la tassazione sulle mance nella sentenza con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate impegnata in una querelle con il capo ricevimento di un lussuoso Hotel a 5 stelle della Costa Smeralda. Secondo l’Agenzia le mance dei vacanzieri avevano portato nelle tasche del dipendente dell’albergo circa 84 mila euro in un solo anno che il lavoratore non aveva dichiarato.

Il contribuente aveva fatto leva sul fatto che non c’erano norme che stabilissero la dichiarazione delle mance. La Commissione tributaria regionale si era trovata d’accordo con il lavoratore sostenendo che le regalìe non potessero essere considerate tassabili perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente.

Tasse sulle mance, considerate rediti da lavoro: la sentenza

La Suprema Corte, citando il suddetto articolo del Testo unico delle imposte sui redditi, ha però messo in luce come le mance non versate rientrano nel quadro normativo che detta una sola linea per il reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali sia contributivi. I giudici di legittimità hanno dunque concluso che “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51“.