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Quando un contratto è nullo

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In cosa consiste la nullità di un contratto Un contratto è nullo quando viene privato dei suoi effetti giuridici. Ecco una breve guida per sapere in quali casi è possibile chiedere la nullità di un contratto davanti all'autorità giudiziaria. A seguito della domanda di nullità presentata da...

In cosa consiste la nullità di un contratto

Un contratto è nullo quando viene privato dei suoi effetti giuridici. Ecco una breve guida per sapere in quali casi è possibile chiedere la nullità di un contratto davanti all’autorità giudiziaria.

A seguito della domanda di nullità presentata dalla parte interessata il giudice, dopo averne accertati i presupposti, dichiara l’invalidità del contratto e il conseguente venire meno dei suoi effetti.

La sentenza del giudice ha carattere dichiarativo, cioè vuol dire che il giudice dichiara la nullità di un contratto che già di per sè non era più valido perchè privo taluni requisiti ritenuti rilevanti dalla legge.

Si tratta di una nullità assoluta inquanto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Quali sono i casi di nullità di un contratto

Il contratto è nullo innanzitutto quando è contrario alle norme imperative, cioè a quelle norme che non possono per nessun motivo essere derogate dalle parti.

E’ nullo quando si accerta la mancanza o l’illiceità di uno o più dei requisiti essenziali per la validità del contratto, cioè: l’accordo o consenso delle parti, la causa, la forma e l’oggetto.

La nullità infine si ravvisa in caso di illiceità dei motivi quando comuni alle parte nonchè in tutti gli altri casi in cui è prevista esplicitamente dalla legge.

Effetti della nullità del contratto

La dichiarazione di nullità comporta l’inefficacia del contratto, i cui effetti vengono meno tra le parti. Il contratto è come se non fosse mai esistito perchè gli effetti vengono meno sin dall’inizio.

La nullità può riguardare l’intero contratto ma in taluni casi può riferirsi soltanto ad alcune clausole ben precise che saranno sostituite con quanto previsto dalla legge in maniera automatica.

A seguito della nullità e del venir meno degli effetti le eventuali prestazioni eseguite devono essere restituite. La nullità ha dunque effetto retroattivo. La regola non vale per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa. Per questi contratti restano ferme le prestazioni già effettuate.

Per la nullità è esclusa la convalida a differenza dei casi di’annullibilità.

Può tuttavia essere convertito in un’altra tipologia di contratto qualora se ne ravvisino i contenuti di sostanza e di forma di altro schema contrattuale.

Aspetto molto importante relativo all’azione di nullità è che non è soggetto a termini di prescrizione. Può essere fatta valere dalla parte interessata senza limiti di tempo.