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Viaggi annullati per Covid: il passeggero va rimborsato

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Coloro che hanno pagato e annullato dei viaggi a causa del Covid hanno il diritto al rimborso da parte delle agenzia e tour operator.

Dispone il primo comma dell’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

Rimborso viaggi annullati per Coronavirus: chi può chiederlo?

  1. a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  2. b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  3. c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  5. e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  6. f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.”

A norma del terzo comma dello stesso articolo il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 – ossia quella che deve inviare il cliente che si trova in una di queste situazione -, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.”

Ed analoga disposizione è contenuta nell’art. nell’art. 88 bis del c.d. decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020), per il quale il vettore o la struttura ricettiva o l’organizzatore di pacchetti turistici, a cui deve essere comunicata tale circostanza, entro trenta giorni con la relativa documentazione, ha la facoltà di effettuare il rimborso o emettere un voucher di pari importo utilizzabile entro l’anno.

Leggi italiane e Commissione europea

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A prescindere dalla critica a questa inutile duplicazione di norme, occorre ricordare che tali disposizioni, della cui legittimità costituzionale c’è da dubitare, occorre osservare si pongono in aperto contrasto con la normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione. I questo senso si è espressa, prima la Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020, invitando l’Italia a modificare la legislazione entro il 28 maggio, poi la stessa Antitrust.

Questo, del resto, il disposto dell’art. 92 del Codice del Consumo – una legge italiana che traduce una analoga normativa comunitaria -, per il quale “Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.”

Ma, a ben vedere, non vi è alcuna necessità di un intervento legislativo, inutilmente richiesto da diverse associazioni consumeristiche. Non vi è, perché per la nostra giurisprudenza quando una legge italiana è in contrasto con la normativa comunitaria , la stessa va disapplicata.

E, se così stanno le cose, si torna allora all’art. 1463 c.c., per il quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.” Tour operator, vettori e agenzie di viaggio devono quindi restituire senza indugio quanto è stato versato da turisti o e viaggiatori. Il Covid 19 ha provocato un disastro economico, ma non si vede perché i suoi effetti debbano essere fatti ricadere sui consumatori, i quali spesso sono dipendenti lasciati a casa o in cassa integrazione oppure partite IVA senza lavoro.

Avv. Giovanni Franchi