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WhatsApp: 3 milioni di euro di multa dall'Antitrust

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WhatsApp, stangata da 3 milioni di euro da parte dell'Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al termine di 2 istruttorie ha comminato una pesante sanzione a WhatsApp ritenendo che la società abbia "di fatto indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmen...

WhatsApp, stangata da 3 milioni di euro da parte dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al termine di 2 istruttorie ha comminato una pesante sanzione a WhatsApp ritenendo che la società abbia “di fatto indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi termini di utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione“, questo è quanto si legge in una nota pubblicata dall’Antitrust.

WhatsApp e Facebook

WhatsApp, nel 2014 è stata acquistata da Zuckenberg per 19 miliardi di dollari, ha avuto un impatto rilevante negli interessi economici del colosso Facebook. Grazie a questa acquisizioni infatti è stato possibile sfruttare interessi e interazioni mostrate dalle persone nelle loro chat per ottimizzare l’offerta pubblicitaria in bacheca: da qui la novità di mettere in condivisione dei dati raccolti sulla piattaforma di messaggistica con il «fratello maggiore» Facebook. Una decisione che non è andata a genio a molti paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia. A ottobre, quindi, l’Antitrust ha avviato due istruttorie. Ed eccone il risultato: forzare gli utenti di WhatsApp a condividere i propri dati con Facebook costa a Menlo Park una multa da tre milioni di euro.

Le 2 istruttorie

Per quanto riguarda la prima istruttoria, nel comunicato si spiega che l’app di messaggistica istantanea aveva richiesto l’accettazione dei nuovi termini di servizio insistendo “sulla necessità di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover interrompere la fruizione del servizio”, senza dare la “possibilità di poter negare il consenso alla condivisione dei dati con Facebook”.

Il secondo procedimento, avviato per presunta “vessatorietà” di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori, si è concluso con l’accertamento della vessatorietà delle disposizioni che riguardano la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente per il professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore, il diritto di non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un diritto simile per il consumatore.