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Cosa cambia con le linee guida sul trasferimento dati verso paesi terzi

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Dal punto di vista normativo il Garante ha fornito chiarimenti pratici sui trasferimenti verso paesi terzi: ecco le implicazioni immediate per le imprese

Nuove indicazioni del Garante sui trasferimenti di dati verso paesi terzi

Il Garante ha mosso una richiesta chiara: non basta più applicare meccanicamente le clausole contrattuali standard quando si trasferiscono dati fuori dall’Unione europea. Le recenti pronunce della Corte di Giustizia UE e le linee guida dell’EDPB impongono valutazioni più pragmatiche e circostanziate sul livello di protezione effettivamente garantito nel paese di destinazione. In pratica, imprese e pubbliche amministrazioni devono ripensare procedure, misure tecniche e documentazione per restare realmente conformi al GDPR.

1. Che cosa contiene il documento e cosa cambia
Il testo pubblicato mette insieme riferimenti al GDPR, alle SCC aggiornate e alle linee guida EDPB, e insiste su un punto semplice ma cruciale: le Standard Contractual Clauses sono uno strumento utile, non una soluzione automatica. Occorre valutare la legislazione locale, le prassi amministrative e i possibili accessi da parte di autorità straniere. Questo significa che ogni trasferimento va esaminato caso per caso: non basta citare la clausola, serve dimostrare – con analisi e evidenze – che le garanzie contrattuali sono effettive nel contesto operativo reale.

2. Impatti pratici e misure consigliate
Sul piano operativo molte prassi consolidate richiedono oggi integrazioni concrete. Tra gli interventi più diffusi troviamo:
– cifratura dei dati sia in transito sia a riposo;
– tokenizzazione o pseudonimizzazione dei dati sensibili;
– controlli di accesso rigorosi e logging dettagliato;
– clausole più vincolanti nei contratti con sub-processori e audit periodici.

Ad esempio, se un’azienda trasferisce dati clienti verso un Fornitore X in un Paese dove la normativa locale consente ampi accessi governativi, non basta la SCC: occorre valutare controlli tecnici (p.es. crittografia a chiave di proprietà dell’esportatore), limitazioni d’accesso e verifiche indipendenti.

3. Cosa fare, passo dopo passo
Per tradurre le indicazioni in azioni concrete conviene seguire un piano in fasi:
– Mappare i trasferimenti: identificare destinazioni, tipologie di dati e percorsi (chi li tratta, dove sono conservati).
– Aggiornare le DPIA: inserire i rischi specifici legati al trasferimento e le mitigazioni adottate.
– Rafforzare contratti e controlli sui sub-processori: includere clausole aggiuntive e prevedere audit.
– Implementare misure tecniche: crittografia, gestione delle chiavi, controllo degli accessi secondo il principio del least privilege.
– Automatizzare dove possibile: soluzioni RegTech aiutano nel monitoraggio continuo, nella conservazione delle evidenze e nella reportistica per DPO e autorità.
– Formare il personale e pianificare audit indipendenti: la documentazione e la prova della diligenza sono spesso decisive in caso di verifica.

4. Rischi e possibili sanzioni
Le autorità non rimangono a guardare: omissioni nelle valutazioni o nella documentazione possono tradursi in misure correttive, sospensioni dei trasferimenti e sanzioni amministrative previste dal GDPR, oltre al danno reputazionale e a potenziali azioni civili. In particolare, per Paesi la cui normativa consente accessi statali ampi e poco bilanciati, le autorità europee possono richiedere verifiche supplementari e controlli indipendenti.

5. Best practice concrete
Per ridurre il rischio e affrontare le ispezioni con maggiore tranquillità, conviene adottare subito alcune buone pratiche:
– Mappatura aggiornata e trasparente dei trasferimenti, con indicazione delle basi giuridiche;
– Transfer risk assessment documentato per ogni destinazione;
– Clausole contrattuali aggiornate per sub-processori, integrate quando necessario;
– Crittografia end-to-end e gestione sicura delle chiavi;
– Tracciamento degli accessi e logging centralizzato;
– Strumenti RegTech per automatizzare controlli, evidenze e report;
– Formazione mirata per legale, IT e procurement;
– DPIA riviste periodicamente con responsabilità e storico delle modifiche.

Un approccio pragmatico
Come suggerisce l’avvocato Luca Ferretti, utile è partire da una mappatura accurata, priorizzare i trattamenti più rischiosi e applicare misure tecniche efficienti accompagnate da processi di governance robusti. La dimostrazione della diligenza — non un elenco di azioni formali — è spesso ciò che fa la differenza nelle verifiche. Le regole continueranno ad evolvere con le indicazioni dell’EDPB e dei garanti nazionali, ma chi parte oggi con analisi documentate e controlli operativi avrà maggiori strumenti per gestire l’incertezza.