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Energia, le cose da sapere per voltura, switching e subentro

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Roma, 15 set. - (Adnkronos) - Con il passaggio obbligatorio dei clienti non vulnerabili al mercato libero dell’energia, è sempre più importante capire le differenze tra voltura, subentro e switching. Sono operazioni comuni ma, ricorda Arera, spesso confuse, con implicazioni econo...

Roma, 15 set. – (Adnkronos) – Con il passaggio obbligatorio dei clienti non vulnerabili al mercato libero dell’energia, è sempre più importante capire le differenze tra voltura, subentro e switching. Sono operazioni comuni ma, ricorda Arera, spesso confuse, con implicazioni economiche e tecniche rilevanti. Diversi i documenti necessari per ognuna delle seguenti operazioni: codice Pod (luce) o Pdr (gas), dati anagrafici e documento d’identità, codice fiscale, indirizzo fornitura e autolettura del contatore (opzionale ma consigliata).

Per la voltura: Cambio intestatario del contratto luce/gas senza interruzione della fornitura. Si richiede quando il contatore è attivo. È tipica nei casi di decesso dell’intestatario o cambio inquilino. Per ottenerla è necessario dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere un titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare. La richiesta va presentata dal nuovo cliente al venditore che sta già erogando il servizio secondo le modalità previste dal venditore stesso.

Nel caso dell’energia elettrica è possibile fare una richiesta contestuale di switching; in questo caso, la richiesta va presentata al nuovo venditore. Per il gas questa procedura sarà attiva a partire dal primo luglio 2026. Se chi intende chiedere la voltura non sa quale venditore sta erogando il servizio (ad esempio perché ha ereditato o acquistato un’abitazione ma non ha bollette della luce e/o del gas a cui fare riferimento), può rivolgersi al servizio Smart Info dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero 800 166 654 o www.sportelloperilconsumatore.it , che fornisce l'informazione gratuitamente in tempi brevi. Quanto ai tempi, per il contratto dell’energia elettrica, una volta che il cliente ha richiesto la voltura, dovrà ricevere l'accettazione o il rifiuto entro 3 giorni lavorativi. In caso di accettazione, il venditore sarà tenuto ad effettuare la voltura entro 5 giorni dalla richiesta. Per il gas i tempi sono rispettivamente di 2 e 4 giorni. In caso di rifiuto, il cliente resta libero di rivolgersi ad altro venditore del mercato libero.

Nel mercato libero i costi sono stabiliti nei singoli contratti fermo restando che, per la fornitura di gas, il distributore addebita al venditore un contributo a copertura dei propri costi il cui importo è stabilito nel prezziario pubblicato dal distributore sul proprio sito internet. I clienti serviti in Maggior Tutela, nel Servizio di tutela della vulnerabilità gas e nel Servizio a Tutele Graduali dovranno pagare al proprio venditore un contributo di 23 euro per oneri amministrativi del venditore stesso. Occorre infine considerare gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto. Il subentro consiste invece nella riattivazione di una fornitura dopo che è stata disattivata. Si usa se il contatore è presente ma non eroga energia/gas. La richiesta va presentata al venditore prescelto. Come per la voltura, il cliente che richiede il subentro deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere 'titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare'.

Quanto ai tempi, il venditore inoltra la richiesta al distributore entro 2 giorni e quest’ultimo ha 5 giorni lavorativi, nel caso dell’energia elettrica, o 10 giorni lavorativi, nel caso del gas, per attivare la fornitura. Se questi termini non vengono rispettati, il cliente deve ricevere in bolletta un indennizzo automatico. Nel solo caso del gas se l’impianto di utenza è stato modificato (per operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria) o trasformato (se in precedenza era alimentato con altro tipo di gas), il venditore chiederà al cliente la documentazione che serve al distributore per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza dell’impianto e il tempo a disposizione per il distributore per l’attivazione della fornitura si calcola da quando questi riceve tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell'impianto prevista dalla normativa. Nel mercato libero, per l’energia i costi dipendono dai diversi contratti mentre per il gas il distributore richiede al venditore un contributo di 30 euro più altri 47 euro (al netto delle imposte) per le verifiche documentali se l’impianto di utenza è stato modificato o trasformato. Come per la voltura, occorre tenere in considerazione anche altri eventuali costi: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto.

Infine lo switching, ovvero il cambio fornitore senza interruzione della fornitura. Il contatore resta attivo ma si passa a un altro fornitore (es. per sottoscrivere offerte migliori). Per richiederlo, dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso), come avviene per la telefonia.

Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi. I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore. Esiste il diritto di ripensamento che può essere esercitato entro 14 giorni se il contratto è stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del venditore o a distanza e di 30 giorni se il contratto è stato concluso nel corso di una visita a domicilio non richiesta o organizzata dal venditore con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura.