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Come adeguare il consenso online dopo i recenti orientamenti del Garante e dell’EDPB
Dal punto di vista normativo, negli ultimi anni il Garante per la protezione dei dati personali e l’EDPB hanno adottato orientamenti più stringenti sul consenso online e sulla profilazione. Questi documenti si applicano in Italia e nell’Unione europea e incidono direttamente su banner cookie, impostazioni di consenso e attività di marketing digitale.
Dal punto di vista operativo, il Dr. Luca Ferretti osserva che le indicazioni degli organi di controllo traducono principi giuridici in obblighi pratici. Il rischio compliance è reale: le imprese devono rivedere le basi giuridiche del trattamento, la granularità delle preferenze e le evidenze di consenso per rispettare il GDPR. L’adeguamento riguarda aspetti tecnici e organizzativi, come la registrazione temporale del consenso e la gestione delle revoche.
1. Normativa e orientamenti in questione
Dal punto di vista normativo, il riferimento resta il GDPR, integrato dalle linee guida dell’EDPB e dagli interventi del Garante. Gli orientamenti ribadiscono che il consenso valido deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Le pratiche di pre-ticking, le interfacce ambigue e le tecniche di nudging aggressive risultano incompatibili con la GDPR compliance.
Il Garante ha stabilito che l’adeguamento riguarda aspetti tecnici e organizzativi già avviati nelle sezioni precedenti. Tra questi figurano la registrazione temporale del consenso e la gestione delle revoche. Le imprese devono documentare ogni fase del processo per dimostrare la liceità del trattamento.
Dal punto di vista operativo, il rischio compliance è reale: le autorità valutano non solo il testo informativo, ma anche il design delle interfacce. Pertanto, la prova del consenso passa attraverso registri accessibili, log di sistema e procedure per la revoca.
Dal punto di vista pratico, le aziende devono aggiornare le policy e le procedure di data protection. Si consiglia la revisione dei flussi UX, l’implementazione di meccanismi di audit e la formazione del personale. L’adozione di soluzioni RegTech facilita la tracciabilità e la reportistica richiesta.
Gli sviluppi attesi riguardano ulteriori chiarimenti sul ruolo del design persuasivo nei processi di consenso e possibili indicazioni tecniche uniformi a livello europeo. Le aziende sono chiamate a monitorare le linee guida ufficiali e a documentare gli interventi di adeguamento.
2. Interpretazione e implicazioni pratiche
Il Garante ha stabilito che la semplice accettazione implicita o la prosecuzione della navigazione non possono sostituire un consenso espresso per attività come la profilazione a fini pubblicitari. Il rischio compliance è reale: molte implementazioni dei banner cookie non rispettano i requisiti di consenso valido e informato.
Dal punto di vista operativo questo impone alle aziende di riprogettare l’architettura dei preference center, rendendo le opzioni di rifiuto immediatamente accessibili e comprensibili. Le scelte devono essere persistenti e registrabili per finalità di rendicontazione e audit, in linea con i principi di GDPR compliance e data protection. Il Garante ha inoltre sottolineato la necessità di meccanismi tecnici che blocchino la profilazione fino alla raccolta di un consenso valido.
Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è concreto anche per chi si affida a fornitori terzi: i contratti e le verifiche tecniche devono dimostrare il rispetto delle decisioni dell’interessato. Le aziende sono pertanto chiamate a integrare controlli periodici, log di consenso e processi RegTech per la governance dei consensi. Sono attesi chiarimenti e orientamenti aggiuntivi dall’Autorità che potrebbero influenzare specifiche prassi operative.
3. Cosa devono fare le aziende
Dal punto di vista normativo, le imprese devono aggiornare procedure e sistemi per garantire GDPR compliance nelle attività basate sul consenso.
- Effettuare una mappatura dei trattamenti basati su consenso, indicando finalità e basi giuridiche per profilazione, remarketing e analisi comportamentale.
- Rivedere i meccanismi di raccolta del consenso: eliminare le pre-ticked boxes e assicurare una scelta granulare per le diverse finalità e per i provider terzi.
- Implementare un sistema di registrazione del consenso che conservi timestamp, versione dell’informativa e le singole scelte dell’utente, con tracciabilità delle modifiche.
- Integrare la gestione delle preferenze con i workflow tecnici, garantendo il blocco preventivo dei cookie non necessari fino al consenso espresso.
- Formare i team marketing e IT sugli obblighi di data protection by design e by default, includendo procedure operative e responsabilità definite.
Il rischio compliance è reale: le imprese dovrebbero prevedere audit periodici, aggiornamenti contrattuali con fornitori e metriche di verifica. Il Garante ha indicato che saranno necessari orientamenti pratici su casi complessi; sono pertanto attesi chiarimenti aggiuntivi dall’Autorità che potrebbero influenzare specifiche prassi operative.
4. Rischi e sanzioni possibili
A seguito dei chiarimenti attesi dall’Autorità, dal punto di vista normativo il quadro sanzionatorio presenta profili severi. Il Garante ha poteri che comprendono multe amministrative e ordini che impongono la sospensione o la cessazione dei trattamenti. L’Autorità può inoltre ordinare la pubblicazione della decisione a titolo di rimedio e deterrente. Il rischio compliance è reale: le sanzioni pecuniarie si accompagnano a impatti operativi concreti, come il blocco di campagne marketing e la limitazione di alcuni trattamenti. Sul piano reputazionale, la perdita di fiducia degli interessati può tradursi in calo clientela e apertura di contenziosi collettivi. Le imprese devono pertanto considerare non solo il profilo economico delle sanzioni, ma anche l’effetto sulle attività quotidiane e sulla continuità commerciale. Si prevedono ulteriori chiarimenti dall’Autorità che potrebbero incidere su prassi operative specifiche.
5. Best practice per la compliance
Dal punto di vista normativo, e in raccordo con i chiarimenti attesi dal Garante, queste misure operative riducono il rischio e facilitano l’allineamento alle indicazioni vigenti.
- Adottare un consent management platform (CMP) che registri i log di consenso, garantisca granularità e permetta la revoca con procedure tracciate.
- Progettare interfacce utente chiare: testi comprensibili, opzioni visibili non pre-selezionate e link diretti all’informativa completa.
- Applicare privacy by design: bloccare script e tag di terze parti fino al consenso espresso e documentare le scelte tecniche.
- Predisporre processi interni per rispondere alle richieste di accesso, cancellazione e portabilità entro i termini stabiliti dalla normativa.
- Mantenere aggiornate le valutazioni d’impatto (DPIA) quando la profilazione o il trattamento presentano rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone.
Il rischio compliance è reale: le aziende devono integrare queste prassi nelle procedure operative e nei contratti con fornitori e vendor.
Conclusione
Dal punto di vista normativo, gli orientamenti del Garante e le indicazioni dell’EDPB impongono standard più elevati per la gestione del consenso online. Il rischio compliance è reale: trascurare questi aspetti espone le aziende a sanzioni e a danni reputazionali. Le misure tecniche, organizzative e formative risultano necessarie per garantire una GDPR compliance solida e sostenibile nel tempo.
Dal punto di vista operativo, è necessario che le imprese integrino queste prassi nelle procedure interne e nei contratti con fornitori e vendor. L’adozione di strumenti di audit periodico, formazione continua del personale e controlli contrattuali riduce l’esposizione al rischio.
Dal punto di vista sanzionatorio, il mancato adeguamento può comportare sanzioni amministrative e responsabilità reputazionale. Il Garante ha indicato criteri di valutazione che orientano gli interventi ispettivi e le possibili sanzioni.
Restano attesi ulteriori chiarimenti a livello europeo e nazionale sulle modalità operative di attuazione. Le imprese dovrebbero monitorare gli sviluppi normativi e aggiornare tempestivamente le proprie misure di compliance.
Dr. Luca Ferretti
Avvocato specializzato in diritto digitale e legal tech