A Lucca, in Toscana, una donna sarebbe stata licenziata per le troppe assenze, dovute però alle cure oncologiche. Ora il Tribunale avrebbe dato ragione alla donna e imposto il reintegro. Ma ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.
Lucca, assistente licenziata dopo cure oncologiche: troppe assenze
A Lucca una donna, impiegata in un istituto scolastico, sarebbe stata licenziata a causa delle troppe assenze (dovute alle cure oncologiche): aveva infatti superato il cosiddetto periodo di comporto.
La donna, oltre al licenziamento, avrebbe anche ricevuto un’azione di recupero di circa 100.000 euro per gli stipendi incassati durante i periodi nei quali non era andata al lavoro. Come riporta Il Tirreno, nel primo grado di giudizio, il Tribunale avrebbe dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto quindi il reintegro in servizio e il pagamento delle retribuzioni maturate dall’aprile 2025 fino al rientro a scuola.
Il Tribunale avrebbe inoltre bloccato l’azione di recupero avviata dall’amministrazione al fine di ottenere la restituzione di 97.692 euro, soldi corrispondenti agli stipendi percepiti dalla donna nei periodi di assenza per malattia.
Lucca, assistente licenziata dopo cure oncologiche: il Tribunale impone il reintegro
Il ministero dell’Istruzione e del Merito, stando a quanto si apprende, dovrà reintegrare un’assistente amministrativa di un istituto scolastico di Lucca riconoscendole anche gli stipendi maturati dall’aprile 2025 fino all’effettivo ritorno in servizio.
A stabilirlo, come appena visto, il Tribunale del lavoro, che avrebbe infatti dichiarato illegittimo e discriminatorio il licenziamento della donna, affetta da una grave patologia oncologica. La sentenza di primo grado avrebbe inoltre bloccato la procedura con cui l’amministrazione pretendeva la restituzione di 97.692 euro percepiti durante gli anni di malattia. Secondo il giudice, come si legge su La Nazione: “l‘amministrazione avrebbe dovuto informare preventivamente la dipendente dell’imminente superamento del periodo di comporto, consentendole così di valutare la richiesta di un’aspettativa non retribuita o il rientro in servizio, previa verifica medica e con l’adozione di accomodamenti ragionevoli compatibili con la disabilità. La scuola, invece, avrebbe applicato alla lavoratrice le regole generali sul periodo di comporto, senza escludere dal conteggio le assenze riconducibili alla condizione di disabilità certificata. Una condotta che, secondo la sentenza, ha determinato un trattamento discriminatori o.” Inoltre la scuola avrebbe lasciato passare diversi anni prima di intervenire. Un ritardo che, secondo la giudice, avrebbe creato nella lavoratrice un legittimo affidamento sulla continuità del rapporto di impiego. L’amministrazione non poteva quindi correggere retroattivamente un proprio errore tramite un licenziamento immediato, accompagnato dalla pretesa di ottenere indietro le retribuzioni già versate.
