Le violenze avvenute a Milano sabato 17 e domenica 18 ottobre hanno portato 271 persone in questura, 220 delle quali minorenni. Per 11 maggiorenni è stata chiesta la custodia cautelare in carcere, mentre per 34 ragazzi è stato confermato l’arresto. Le contestazioni comprendono, secondo le informazioni diffuse, i reati di devastazione e saccheggio e resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale.
Le conseguenze giudiziarie possono essere particolarmente pesanti, ma per i minorenni si applicano regole specifiche, che tengono conto dell’età e della finalità educativa della giustizia minorile. A far discutere è anche il disegno di legge del governo che propone di modificare le regole sull’imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni: la proposta è ancora all’esame parlamentare e non è una norma già in vigore.
Guerriglia a Milano: devastazione, saccheggio e resistenza: le pene previste
Per il reato di devastazione e saccheggio, previsto dall’articolo 419 del Codice penale, la pena ordinaria va da 8 a 15 anni di reclusione. La legge prevede inoltre un aumento quando il fatto viene commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Per la resistenza a pubblico ufficiale, la pena base prevista dall’articolo 337 del Codice penale va da sei mesi a cinque anni di reclusione. In presenza di aggravanti, il trattamento sanzionatorio può aumentare secondo le disposizioni applicabili al caso concreto.
Le pene previste dalla legge non corrispondono automaticamente a quelle che verranno inflitte agli indagati: sarà necessario valutare le singole condotte contestate, le eventuali aggravanti e le responsabilità individuali. Anche la qualificazione giuridica definitiva dei fatti spetta all’autorità giudiziaria.
Minorenni, riduzione della pena e disegno di legge sull’imputabilità
Per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni giudicati imputabili, l’articolo 98 del Codice penale prevede una diminuzione della pena rispetto a quella applicabile agli adulti. A titolo esemplificativo, applicando una riduzione di un terzo a una pena di otto anni, si arriverebbe a cinque anni e quattro mesi. Il risultato effettivo, tuttavia, dipende dalla pena determinata dal giudice e dalle norme applicabili al singolo caso.
La giustizia minorile contempla inoltre strumenti e percorsi alternativi al carcere, quando ne ricorrono i presupposti di legge. La sospensione condizionale della pena e le misure alternative non sono però automatiche: la loro applicabilità dipende, tra l’altro, dalla pena inflitta, dai requisiti previsti e dalla valutazione dell’autorità giudiziaria.
Sul tema dell’imputabilità, il governo ha approvato nel luglio 2026 un disegno di legge che propone di presumere la capacità di intendere e di volere del minorenne fino a prova contraria, lasciando comunque la possibilità di dimostrare che tale capacità mancasse al momento del fatto. Secondo l’iter parlamentare disponibile, il testo è ancora in esame in commissione. Fino a un’eventuale approvazione definitiva, resta quindi applicabile la disciplina vigente, che richiede di accertare la capacità di intendere e di volere del minore al momento del reato.
