In risposta agli scontri che hanno colpito Milano e altre città italiane, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto legge dedicato alla sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità minorile. Il provvedimento, promosso dal Presidente del Consiglio e dai Ministri dell’Interno, della Giustizia e della Difesa, mira a rendere più chiare le regole per le manifestazioni, a rafforzare le responsabilità dei genitori e a potenziare la presenza delle Forze armate sul territorio.
Le disposizioni, presentate come risposta tempestiva a fenomeni di violenza diffusi, si concentrano su tre pilastri fondamentali: il nuovo reato di violenza organizzata, le misure per i minori e il rinforzo di Milano con 500 soldati fino al 31 dicembre 2026.
Violenza organizzata nelle manifestazioni: nuovo reato e pene
Il provvedimento introduce il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, definito come la partecipazione a un gruppo di almeno cinque persone che utilizza o lancia oggetti pericolosi – petardi, bengala, pietre o altri strumenti – mettendo in concreto pericolo l’incolumità di chiunque sia presente.
La pena prevista varia da due a cinque anni di reclusione e da 10.000 a 20.000 euro di multa. Quando il soggetto è responsabile di una lesione grave o di un danno patrimoniale notevole, la pena sale fino a dodici anni. Chi, invece, organizza, promuove o incita il gruppo, anche tramite social network o altre piattaforme telematiche, rischia da quattro a dodici anni di carcere e multe più elevate.
Chi è punito come promotore o istigatore
Il testo prevede una specifica aggravante per chi, mediante mezzi informatici, coordina la formazione di un gruppo violento. L’uso di canali digitali per diffondere inviti, istruzioni o video dimostra la volontà di estendere la responsabilità anche a chi non è fisicamente presente nella manifestazione, ma partecipa attivamente alla sua organizzazione. Questa previsione, definita dal Ministro della Giustizia come una fattispecie di “pericolo anticipato”, intende colpire in modo più efficace le reti criminali che sfruttano le piattaforme on-line per orchestrare atti di violenza.
Minori tra 14 e 17 anni: presunzione di capacità e sanzioni per le famiglie
Per i giovani di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il decreto introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere. In pratica, il giudice parte dal presupposto che il minore sia consapevole della gravità delle proprie azioni, a meno che la difesa non dimostri il contrario. Inoltre, si estende la figura della flagranza differita ai reati previsti dal nuovo pacchetto, consentendo le misure cautelari anche per i minorenni senza interrompere i percorsi educativi in corso. Quando un adolescente partecipa a reati di violenza organizzata o a danneggiamenti di gruppi, si applicano sanzioni amministrative ai genitori: da 500 a 1.000 euro per la prima infrazione, fino a 2.000 euro in caso di recidiva. Il prefetto può anche ingiungere il pagamento dei danni a beni pubblici, regionali o comunali.
Divieto di raduno e misure cautelari
Il questore ha la facoltà di emettere un avviso orale con obbligo di non radunarsi in luoghi pubblici specifici o in determinate fasce orarie, per un periodo non superiore a un anno. La misura si applica a chi ha precedenti di prevenzione o condanne per reati contro la persona o il patrimonio, ed è rivolta anche ai minorenni che hanno compiuto i quattordici anni. L’obiettivo è impedire la formazione di gruppi potenzialmente pericolosi prima che si trasformino in situazioni di ordine pubblico compromesso.
Rinforzo territoriale e semplificazioni procedurali
Per garantire un controllo più efficace del territorio, il decreto prevede l’inserimento di 500 unità aggiuntive delle Forze armate nell’area di Milano, con missione “Strade Sicure” fino al 31 dicembre 2026. Parallelamente, viene introdotta una procedura accelerata per la convalida degli arresti durante eventi di ampia scala: la decisione del magistrato deve essere emessa entro 24 ore dalla richiesta del dirigente giudiziario, senza attendere il parere del Consiglio giudiziario, pur mantenendo la successiva notifica per il controllo di legittimità. Il provvedimento estende inoltre il fermo preventivo a un massimo di 12 ore anche nei confronti dei minorenni, quando sussistono elementi concreti di pericolo per la sicurezza pubblica. Infine, le lesioni inflitte a agenti o ufficiali di polizia giudiziaria diventano procedibili d’ufficio, eliminando la necessità di una aggravante per la sua perseguibilità.
