Il panorama normativo sui rifiuti da capsule di caffè e altri infusi subisce una revisione significativa che impatta direttamente operatori della gestione rifiuti, centri di raccolta e produttori. La novità più rilevante è l’attribuzione dello status di imballaggio alle capsule esauste a partire dal 12 agosto 2026 in applicazione del Regolamento (UE) 2026/40 del 19 dicembre 2026.
Parallelamente, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 ha aggiornato quali rifiuti possono essere conferiti nei centri di raccolta, richiedendo adeguamenti procedurali e amministrativi per chi opera nel settore.
Riconoscimento delle capsule esauste come imballaggi e conseguenze pratiche
Con l’entrata in vigore della nuova disposizione europea, le capsule di caffè o altri infusi esauste saranno considerate imballaggi anche quando vengono conferite insieme al loro contenuto residuo.
Questa qualifica determina la cessazione dell’utilizzo del precedente codice EER 20 01 99 per tali materiali: il codice non sarà più valido dal 12 agosto 2026 e la delibera nazionale precedente che permetteva la loro raccolta e trasporto con quel codice è stata abrogata con decorrenza dalla medesima data. Per gli operatori ciò si traduce in una necessità di aggiornare i sistemi di classificazione dei rifiuti, le etichettature e la documentazione di trasporto, nonché di verificare la corretta applicazione delle norme sullo smaltimento e sul riciclo degli imballaggi.
Implicazioni per raccolta e trasporto
Dal punto di vista operativo, le aziende che raccolgono e trasportano rifiuti devono adeguare i propri processi: occorre distinguere tra rifiuti urbani e rifiuti assimilati, aggiornare i registri e i formulari di identificazione e verificare la compatibilità con gli impianti destinatari. L’uso del termine imballaggio implica anche l’applicazione delle regole specifiche previste per gli imballaggi nella normativa nazionale ed europea, comprese le responsabilità estese del produttore e gli obblighi di raccolta differenziata.
Aggiornamenti per i centri di raccolta e per l’iscrizione nella categoria 1
Il decreto ministeriale del 26 marzo 2026 ha ridefinito l’elenco dei rifiuti ammissibili nei centri di raccolta comunali, richiedendo un adeguamento delle procedure locali. A valle di tale aggiornamento, i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1 — in particolare per la sottocategoria che riguarda l’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani — sono stati aggiornati per riflettere la nuova lista di rifiuti conferibili. Questo adeguamento ha effetti pratici sui controlli amministrativi e tecnici per ottenere o mantenere l’iscrizione, con possibili risvolti sui certificati, sulle autorizzazioni operative e sulle modalità di deposito temporaneo.
Requisiti di iscrizione e classi operative
Le imprese iscritte o in fase di iscrizione devono dimostrare il possesso dei requisiti aggiornati: capacità logistica, mezzi adeguati, procedure di gestione della differenziata e conformità alle nuove codifiche. L’adeguamento riguarda anche la documentazione tecnica che attesta la capacità di trattare correttamente i rifiuti riconosciuti come imballaggi e la conformità ai criteri sanitari e ambientali previsti per il loro stoccaggio e trasporto.
Interazione con la disciplina della bonifica e chiarimenti operativi
In parallelo, una circolare del 2 luglio 2026 ha fornito chiarimenti relativi alla categoria 9 ovvero la bonifica dei siti. La circolare delinea quali attività rientrano nell’obbligo di iscrizione in questa categoria, distinguendo tra operazioni dirette di bonifica cantierabile e attività indirette escluse dall’iscrizione. Inoltre, sono stati precisati i criteri per determinare gli importi cantierabili che definiscono le classi di iscrizione, elemento cruciale per le imprese che svolgono interventi di bonifica con importi variabili e per la corretta classificazione amministrativa delle commesse.
Impatto per imprese di bonifica
Per le società che svolgono bonifiche, la circolare chiarisce come contabilizzare ed esporre gli importi dei lavori ai fini dell’iscrizione nella classe corretta della categoria 9. Questo chiarimento contribuisce a ridurre incertezze interpretative e a uniformare i criteri di ammissibilità, evitando discrepanze tra bandi, gare e requisiti di accesso ai mercati pubblici e privati che richiedono servizi di bonifica certificati.
