I genitori che portano i figli a scuola senza vaccino obbligatorio sono punibili per legge?

Una sentenza della "Suprema" accoglie un ricorso e mette ordine nella condotta dei genitori che portano i figli a scuola senza vaccino obbligatorio

Il periodo e la situazione premono per la domanda delle domande: i genitori che portano i figli a scuola senza vaccino obbligatorio sono punibili per legge? La risposta è si, senza fronzoli.

Chi lo stabilisce? Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, secondo un pronunciamento della quale quello specifico comportamento è un reato, ma non lo è in rapporto a quello covid. Perché? Perché ovviamente il vaccino contro il covid non è obbligatorio e non si può ignorare una norma che non esiste.

Figli a scuola senza vaccino obbligatorio, cosa diceva la legge e cosa ha detto una sentenza “che fa una legge diversa” 

È reato invece portare a scuola figli che non abbiamo fatto il vaccino quadrivalente, anti morbillo, rosolia, parotite e varicella, o esavalente contro difterite, tetano, pertosse acellulare, poliomielite, epatite B ed haemophilus influenzae di tipo B. Il giudici con la stola di ermellino hanno accolto il ricorso di un magistrato d’aula. Che significa? Che il proscioglimento da parte di un Gup di due genitori indagati per una figlia portata a scuola senza un vaccino obbligatorio era stato impugnato, cioè contestato in punto di procedura.

Il mancato rispetto della norma e il tema dei figli a scuola senza vaccino obbligatorio 

Nel fascicolo faceva fede il mancato rispetto di una norma per cui in assenza di certificazione vaccinale scatta la sospensione dalla frequenza. Il decreto Lorenzin, che è la legge di riferimento, presentava infatti una “pecca”. Quale? Esso impone le 10 vaccinazioni obbligatorie per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni ma prevede che la mancata vaccinazione inneschi non un illecito penale, ma uno solo amministrativo.

E la Cassazione ci ha messo rimedio, specificando anche che in materia di vaccinazioni obbligatorie l’autodeterminazione non può essere principio prevalente, cioè non ci sono decisioni da prendere secondo coscienza da parte del genitore o del docente, ma leggi da rispettare e basta. 

La “falla” del Decreto Lorenzin sui figli a scuola senza vaccino obbligatorio 

E il caso che ha funto da “sponda”? Era quello di due genitori che avevano fatto andare a scuola la figlia dall’ottobre 2018 al giugno 2019 senza presentare alla preside i documenti che attestavano le avvenute vaccinazioni.

Attenzione, non c’è reato per la vaccinazione contro il covid ma in caso di epidemie
il Decreto legislativo 112 del 1998, da molto prima che il coronavirus comparisse quindi, disciplina che possono essere emessi tutti i provvedimenti necessari “di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale”. Tutto sta ad emetterli in solo fiato invece che in un caleidoscopio cervellotico di regole in upgrade continuo che manderebbero quasiasi giudice dall’analista.