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Neopatentato e limiti di potenza: la Cassazione esclude l’equiparazione alla guida senza patente

Neopatentato cassazione

La Cassazione ha stabilito che per un neopatentato guidare un’auto troppo potente non equivale a essere senza abilitazione

La recente decisione della Corte di Cassazione interviene in modo netto su un tema che negli anni ha alimentato dubbi e controversie: per un neopatentato, mettersi alla guida di un’auto troppo potente non significa automaticamente essere considerato alla stregua di chi guida senza alcuna patente.

L’incidente e la decisione della Cassazione

Come riportato da Open, con l’ordinanza n. 13834, depositata il 12 maggio 2026, la Suprema Corte avrebbe infatti stabilito che la violazione del limite dei 55 kW/t non consente a un’assicurazione di invocare la clausola che esclude la copertura per chi sarebbe “non abilitato alla guida”. Il caso trae origine da un drammatico incidente mortale avvenuto il 7 giugno 2012.

Al volante si trovava un ragazzo che aveva conseguito la patente B da meno di un anno e che conduceva un veicolo con un rapporto potenza/peso superiore a quello consentito ai neopatentati. L’assicurazione risarcì i familiari della vittima con una somma superiore al milione di euro tra il 2012 e il 2018, ma in seguito tentò di rivalersi chiedendo all’assicurato la restituzione fino a 500 mila euro.

La compagnia sosteneva che il contratto escludesse la copertura in presenza di conducenti “non abilitati alla guida”, tesi accolta sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello di Torino.

La pronuncia della Cassazione che cambia le cose

La Suprema Corte ha però ribaltato completamente il verdetto chiarendo l’esatto perimetro del concetto di mancanza di abilitazione alla guida. Secondo i giudici, questa condizione si verifica solo in caso di assenza totale di patente, o quando vi siano sospensioni, revoche o impedimenti sopravvenuti. Oppure, precisano, quando si è alla guida di un veicolo di tipo diverso rispetto a quello per cui è stata conseguita la patente. E qui arriva il nodo centrale: un’auto che superi i 55 kW/t non è un mezzo di tipo differente rispetto a quelli autorizzati dalla patente B. Per questo, spiegano, “ciò impedisce di considerare che al momento del fatto fosse persona ‘non abilitata alla guida’”. Una sottolineatura che i giudici collegano anche all’ambiguità della clausola assicurativa. L’espressione “conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore” viene ritenuta “di per sé ambigua”, e in quanto tale da interpretare “in senso sfavorevole al predisponente”, ossia alla stessa compagnia che aveva redatto il contratto.

Le conseguenze della decisione sulle richieste di rivalsa

Il principio fissato dalla Suprema Corte è chiaro: “il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione”. Alla luce di questa interpretazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal padre del giovane conducente, respingendo in via definitiva il tentativo dell’assicurazione di recuperare le somme versate ai familiari della vittima.