Il caso del femminicidio di Giulia Tramontano torna al centro dell’attenzione giudiziaria dopo la decisione della prima sezione penale della Cassazione. La vittima, trovata morta con trentasette coltellate il 27 maggio 2026 mentre si trovava al settimo mese di gravidanza, era stata oggetto di un processo conclusosi con la condanna all’ergastolo per l’imputato, il compagno Alessandro Impagnatiello, nei primi due gradi di giudizio.
La recente pronuncia non rimescola l’intera sentenza, ma individua un profilo ben preciso su cui va riaperto il confronto processuale.
Con la decisione di disporre un appello bis limitato al riconoscimento della premeditazione, la Corte ha recepito la richiesta avanzata dalla procura generale, che aveva sollecitato la revisione di quella specifica aggravante decaduta in appello.
Al contrario, è stata respinta la richiesta difensiva finalizzata a escludere la sussistenza dell’aggravante della crudeltà. La scelta della Suprema Corte segna dunque una ridefinizione circoscritta del percorso giudiziario, lasciando intatti gli altri aspetti della condanna che erano stati già esaminati nei gradi precedenti.
La linea della procura generale
Nel chiedere il nuovo processo la procura generale ha riaffermato che si trattò di un vero e proprio agguato organizzato, con elementi che, a suo giudizio, attestano una volontà pianificata. Il pubblico ministero ha rimarcato elementi concreti che, secondo l’accusa, dimostrarono la pianificazione dell’azione omicidiaria: dall’arma già scelta a precisi preparativi nell’abitazione. Durante la requisitoria la magistratura ha sostenuto che tra l’ideazione dell’azione e il suo compimento ci fu tempo sufficiente per la riflessione, caratteristica che la dottrina e la giurisprudenza associamo alla premeditazione.
Argomentazioni contro la decisione d’appello
Il pubblico ministero, rappresentato da Elisabetta Ceniccola, ha espresso perplessità sul motivo per cui la Corte d’Assise d’Appello avrebbe ridimensionato il concetto di agguato, citando come particolari rilevanti la scelta preventiva dell’arma e la rimozione di un tappeto nell’appartamento. Secondo la ricostruzione accusatoria, questi dettagli non sarebbero frutto del caso ma indizi di un progetto omicidiario. La procura generale ha inoltre chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso dei difensori quando esso mirava a cancellare il riferimento alla crudeltà come aggravante.
Gli elementi tecnici emersi dalle indagini
Le indagini sul delitto avvenuto nell’abitazione della coppia a Senago, in provincia di Milano, hanno fatto emergere particolari che hanno orientato la valutazione giudiziaria. I giudici, nelle motivazioni dell’appello che hanno portato alla richiesta della procura generale, hanno rilevato che l’imputato aveva fornito alla compagna del veleno per topi. La contestazione non è stata inquadrata come tentativo di uccidere con quella somministrazione, bensì come condotta finalizzata a provocare un aborto, secondo la ricostruzione contenuta negli atti processuali.
Il quadro probatorio e la sua interpretazione
I magistrati hanno valutato gli atti investigativi alla luce della capacità dell’imputato di mettere in atto una concatenazione di comportamenti preordinati: dalle condotte preparatorie al momento dell’aggressione, fino ai segni lasciati nell’ambiente domestico. Tale insieme di elementi, per la procura generale, rende plausibile l’ipotesi di una azione pianificata e non di un gesto d’impeto. Questo nucleo istruttorio è ora al centro del nuovo esame giudiziario, che avrà come unico oggetto la conferma o la revoca del riconoscimento della premeditazione.
Il prosieguo del procedimento sarà focalizzato sui rilievi tecnici e sulle argomentazioni già sviluppate in sede di requisitoria: la conferma della premeditazione potrebbe rafforzare ulteriormente il quadro aggravante, mentre la sua esclusione inciderebbe sul profilo dell’imputazione. Rimane intatta la gravità del fatto, la perdita di una donna incinta e l’impatto sociale di un episodio interpretato come femminicidio. Il nuovo appello, dunque, rappresenta un passaggio cruciale per l’assetto definitivo della responsabilità di Alessandro Impagnatiello e per la tenuta delle qualificazioni aggravanti già applicate nei gradi precedenti.