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Bonus Anziani 2025, i requisiti per ottenerlo: come funziona

Bonus anziani 2025

Bonus anziani 2025: come richiederlo e chi può ottenerlo

Nei giorni scorsi è stato reso pubblico in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo che rende operativa la prestazione universale per anziani non autosufficienti, misura scaturita in seguito alla legge delega n. 33 del 2023.

Bonus anziani 2025: come funziona

La prestazione è erogata dall’Inps, a seguito della richiesta dell’interessato in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato.

Questo nuovo strumento assorbe e integra l’indennità di accompagnamento già esistente. Come rende noto l’Inps sul suo sito, hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti i quali abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo, che abbiano un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6mila euro e siano beneficiari dell’indennità di accompagnamento. La misura si distribuisce su base mensile a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e viene erogata per il periodo di sperimentazione indicato dalla legge, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Cosa prevede la prestazione universale

Tale prestazione universale si compone di una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento, corrispondente a circa 570 euro al mese, di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e da una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, pari attualmente a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili. Tale quota punta a finanziare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con compiti di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore. Altrimenti, è utilizzabile per acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, in conformità delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. Tutte e due le componenti della prestazione sono esentate da imposte e non sono pignorabili. La quota fissa e la quota integrativa vengono liquidate attraverso due pagamenti distinti: la parte fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento, mentre quella integrativa – assegno di assistenza – è erogata tramite uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio “Prestazione Universale”. Il provvedimento di liquidazione inviato al cittadino indicherà sia la quota fissa, con indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, che la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.

Come presentare la domanda

La domanda la si può presentare sia telematicamente da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni o dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico, per mezzo del portale dedicato sul sito istituzionale dell’Istituto, tramite la propria identità digitale, o attraverso gli istituti di patronato. Si potrà anche presentare richiesta per l’agevolazione per tutto il periodo della sperimentazione, ovvero fino al 31 dicembre 2026 e, se saranno presenti i requisiti previsti dalla legge, verrà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026. L’avvio della lavorazione partirà dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se successivo.

Quando si perde il diritto al bonus

I casi in cui la prestazione decade, e l’assegno di assistenza, ovvero la quota integrativa, non può essere erogato, sono i seguenti: cessazione, per qualsiasi motivo del pagamento dell’indennità di accompagnamento; attestazione ISEE sociosanitario ordinario superiore a 6mila euro; mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra indicate. L’Inps, dal momento in cui a gennaio aveva comunicato l’avvio della misura, resa fattuale con il decreto attuativo solo da pochi giorni, come visto, aveva chiarito che si sarebbe occupato anche del “monitoraggio della spesa per un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie”. Il cittadino si può avvalere, in un momento successivo all’accoglimento della domanda, di rinunciare alla prestazione.