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**Cortei: pdl Avs, codici identificativi forze polizia e stretta su perquisizioni e fermi**

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Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Limitare la discrezionalità nell’uso della perquisizione", garantire sempre "la salvaguardia della dignità dell’individuo" e "impedire che durante gli scontri di piazza si accumulino nelle caserme un numero eccessivo di ...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Limitare la discrezionalità nell’uso della perquisizione", garantire sempre "la salvaguardia della dignità dell’individuo" e "impedire che durante gli scontri di piazza si accumulino nelle caserme un numero eccessivo di fermati, impedendo così il rispetto delle garanzie personali". Riassume così gli obiettivi della sua proposta di legge il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, che alla Camera chiede al legislatore di approvare nuove norme in tema di sicurezza e ordine pubblico, a partire dall'uso dei codici identificativi per gli agenti che svolgono servizio in strada. "Questa dei codici -spiega all'AdnKronos- è una garanzia e una tutela per le stesse forze dell’ordine, affinché vi sia anche la possibilità, unitamente all’uso delle body cam, di ricostruire la dinamica esatta di quello che avviene durante i servizi di ordine pubblico".

A spingere per la presentazione della proposta di legge anche le ultime vicende di cronaca, a partire dalle cariche di polizia a Pisa. "Lì c’erano un centinaio di ragazzi, che volevano solo manifestare il loro dissenso su cose importanti, ragazzini delle scuole superiori, che volevano solo gridare: 'Basta Guerre, Basta Genocidi'", scrive in premessa Zaratti, che poi torna a ricordare anche i fatti del G8 di Genova, del 2001, vicenda definita come "la più grande violazione dei diritti umani dal dopoguerra".

La legislazione in vigore, risalente anche al Ventennio, prevede la possibilità di sciogliere le riunioni pubbliche qualora avvengano "grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità". La nuova norma proposta da Zaratti permette invece l'azione delle forze pubbliche solo di fronte "a atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti". "In tale caso -prevede l'art. 1 della pdl- le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri".

Si chiede inoltre di abrogare la definizione di manifestazione sediziosa definita a oggi come "esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità". Una richiesta per "evitare di affidare ai pubblici ufficiali una discrezionalità che va ben oltre i limiti accettabili per uno Stato minimamente liberale". L’articolo 3, nel merito, stabilisce le modalità precise di intervento delle forze dell’ordine. Le nuove regole di ingaggio, mettono nero su bianco il divieto "di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali di atti e delitti previsti dalla legge". Divieto assoluto di "utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone".

Altro punto caratterizzante la nuova legge si registra in materia di perquisizioni: "Qualora -recita l'art.4- in seguito alla perquisizione effettuata senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l’ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l’attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione". Infine l'art. 7 che prevede come nei casi di arresto o fermo dei manifestanti che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento "l’ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all’identificazione dell’arrestato o del fermato, ne dispone l’immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito". "Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all’arresto o al fermo", si specifica ancora.