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Decreto sicurezza: cosa cambia per indagini, fermo preventivo e risorse

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Il decreto sicurezza, firmato e pronto alla pubblicazione, introduce l'annotazione preliminare, aggiorna le regole sul fermo preventivo e riorganizza risorse e concorsi per le forze di polizia

Il decreto sicurezza varato in Consiglio dei ministri il 5 febbraio è stato sottoposto alle verifiche tecniche della Ragioneria generale dello Stato e successivamente firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che ne rende operativa l’applicazione. Il testo finale presenta interventi che riguardano procedure d’indagine, misure per la gestione delle manifestazioni e risorse per il potenziamento degli organici della pubblica sicurezza.

L’innovazione procedurale: l’annotazione preliminare

Tra le novità più rilevanti del provvedimento figura l’introduzione dell’annotazione preliminare, pensata come un filtro tecnico che anticipa la formale iscrizione nel registro degli indagati (modello 21). La nuova procedura si applica quando il pubblico ministero valuta un reato commesso in presenza di una causa di giustificazione: in questi casi non si procede immediatamente alla iscrizione, bensì si registra l’annotazione su un modello che dovrà essere introdotto con l’adeguamento del codice di procedura penale entro 60 giorni.

Durata e garanzie

L’annotazione può rimanere in vigore per un periodo massimo di 150 giorni e, come previsto dal decreto, offre le stesse tutele e garanzie riconosciute a chi figura formalmente nel registro degli indagati. Nel caso in cui, successivamente, si decida per l’iscrizione, i termini delle indagini preliminari decorreranno dal momento dell’annotazione. È importante sottolineare che, in presenza di un incidente probatorio, scatterà comunque l’iscrizione immediata nel registro degli indagati.

Fermo preventivo e ordine pubblico

Il decreto rivede anche la disciplina del fermo preventivo volto a evitare che presunti violenti partecipino alle manifestazioni di piazza. A differenza di alcune bozze iniziali che prevedevano misure più ampie, il testo definitivo stabilisce che il fermo può essere adottato esclusivamente quando esiste un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura consente l’accompagnamento e il trattenimento degli sospetti fino a 12 ore presso gli uffici di pubblica sicurezza per accertamenti, con obbligo di comunicazione immediata al pubblico ministero che disporrà il rilascio qualora non sussistano le condizioni richieste.

Bilanciamento tra prevenzione e diritti

Questo nuovo inquadramento intende bilanciare esigenze di prevenzione con la tutela delle garanzie individuali: il limite temporale di 12 ore e la condizione dell'”attuale pericolo” sono elementi centrali per evitare abusi e per rispondere alle obiezioni sollevate dalle opposizioni in fase di discussione. Sul piano politico, il provvedimento è stato presentato come parte della strategia di governo per porre la sicurezza tra le priorità del 2026, anche alla luce di episodi di cronaca che hanno suscitato forte attenzione pubblica.

Risorse, concorsi e altre misure

Sul fronte finanziario il testo finale contiene diversi aggiustamenti rispetto alle bozze: non figura più il fondo inizialmente previsto da 50 milioni per il potenziamento dei sistemi tecnologici di controllo delle reti ferroviarie, mentre lo stanziamento per gli interventi di sicurezza urbana è stato ridotto a 48 milioni, riferiti solo al 2026. Per il rafforzamento degli organici sono previste due procedure straordinarie: nel 2026 un concorso per 1.800 posti da ispettore superiore nella Polizia di Stato e nel 2027 una selezione per 2.400 unità.

Dettagli di copertura e costi

Le coperture finanziarie previste includono l’autorizzazione di spesa per il personale e per gli straordinari: tra gli importi indicati figurano 7,6 milioni per il 2027, 4,8 milioni per il 2035 e la previsione di 4,8 milioni annui destinati agli straordinari dal 2028 al 2034 e a decorrere dal 2036. Gli interventi di sicurezza urbana saranno finanziati in parte mediante la riduzione del Fondo per la riforma della polizia locale (20 milioni), con 25 milioni provenienti dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di mafia, estorsione e usura e 3 milioni dal programma di fondi di riserva e speciali.

Norme complementari e disposizioni pratiche

Il decreto introduce anche misure di tutela per categorie professionali e norme sui comportamenti pericolosi: le lesioni ai capotreni e ai controllori a bordo, così come quelle subite da docenti, dirigenti scolastici e arbitri, sono equiparate a lesioni nei confronti di pubblici ufficiali. Inoltre è stata confermata la stretta sulle armi da taglio, con il divieto di vendita ai minori e l’irrogazione di sanzioni amministrative per i genitori dei minori che violino il divieto; tuttavia il testo bollinato non mantiene l’obbligo di registrazione delle vendite presente nelle versioni preliminari.

Il confronto politico e giuridico sulle implicazioni delle novità introdotte resterà al centro del dibattito pubblico nelle prossime settimane.