Svolta nel processo per la morte di Giulio Regeni: la Consulta stabilisce che, nei casi eccezionali di imputati irreperibili come gli agenti egiziani, lo Stato deve anticipare le spese per le consulenze tecniche che i legali degli imputati sono chiamati ad affrontare. La decisione apre la strada alla ripresa del processo, garantendo il pieno diritto di difesa anche in assenza degli imputati in aula.
Il diritto di difesa nel caso Regeni: una svolta costituzionale
La Corte Costituzionale ha sancito una svolta significativa nel processo per la morte di Giulio Regeni, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 225 del Codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che le spese per il consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio fossero anticipate dallo Stato. La questione era stata sollevata dalla Corte d’Assise di Roma, che aveva disposto una perizia sulla traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio.
I legali degli imputati, tutti difensori d’ufficio, avevano chiesto di nominare un consulente tecnico senza doverne sostenere personalmente i costi, sollevando l’eccezionalità della normativa vigente. La Consulta ha sottolineato che, “quando l’accertamento della responsabilità richiede specifiche competenze, il consulente tecnico è parte integrante dell’ufficio di difesa”, e ogni limitazione a questo diritto costituisce una compressione della garanzia prevista dall’articolo 24 della Costituzione.
Processo in assenza e anticipazione delle spese: la particolarità del caso Regeni
Il procedimento contro i quattro agenti dei servizi segreti egiziani si caratterizza per la peculiare assenza degli imputati, dovuta alla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza. In tali circostanze, la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo non può essere considerata effettiva, e il difensore d’ufficio che necessita di supporto tecnico deve essere sollevato dall’onere economico della nomina di un consulente.
La Corte ha precisato che “il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato con l’introduzione di un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità per lo Stato di recuperare gli importi dagli imputati eventualmente reperibili”.
Grazie a questa pronuncia, il processo può riprendere, con udienza fissata a febbraio, e con lo Stato che anticiperà i costi delle consulenze, assicurando così la piena tutela del diritto di difesa anche in circostanze straordinarie come quelle del caso Regeni.