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Il principio del divieto di terzo mandato
Il divieto di un terzo mandato consecutivo per i presidenti delle Giunte regionali è stato recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale, che ha definito tale norma come un “principio fondamentale della materia elettorale”. Questo principio, sancito dall’articolo 122 della Costituzione, rappresenta un elemento cruciale per garantire la stabilità e la rotazione nelle cariche pubbliche.
La sentenza emessa il 9 aprile scorso ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania, che consentiva la ricandidatura del presidente Vincenzo De Luca, evidenziando come il divieto non sia solo una questione di opportunità politica, ma una necessità giuridica.
Le motivazioni della Corte Costituzionale
La Corte ha sottolineato che il divieto di ricandidatura è un’espressione della discrezionalità del legislatore, volto a bilanciare principi contrapposti e a fungere da “temperamento di sistema” rispetto all’elezione diretta del presidente. Questo significa che il legislatore statale ha il potere di stabilire regole chiare e vincolanti per l’elettorato passivo, senza che le singole regioni possano derogare a tali norme. La Consulta ha chiarito che il divieto è immediatamente operativo per le regioni a statuto ordinario e non richiede ulteriori normative regionali per essere applicato.
Implicazioni per le regioni ordinarie
La Corte ha inoltre affermato che la nozione di forma di governo non include la materia elettorale in senso lato, il che implica che le limitazioni al diritto di elettorato passivo devono essere rispettate. Questo principio fondamentale non può essere condizionato dalla sua ricezione nelle leggi regionali, ma deve essere applicato in modo diretto. Le regioni che hanno modificato le loro leggi elettorali dopo l’entrata in vigore della legge numero 1 devono attenersi a questo divieto, pena l’illegittimità costituzionale delle loro disposizioni.
Il caso della Campania e le sue conseguenze
Nel caso specifico della Campania, il divieto di terzo mandato è diventato operativo con l’entrata in vigore della legge elettorale regionale. Questa legge non solo non prevede deroghe al divieto, ma rinvia esplicitamente ad altre disposizioni statali o regionali che siano compatibili. La Corte ha quindi messo in evidenza l’importanza di rispettare il principio del divieto, che è ormai parte integrante dell’ordinamento giuridico delle regioni ordinarie. La sentenza rappresenta un importante passo verso la tutela della democrazia e della trasparenza nelle elezioni regionali, garantendo che i cittadini possano beneficiare di un ricambio nella leadership politica.