> > Accesso alla cessione del quinto in maternità: è possibile?

Accesso alla cessione del quinto in maternità: è possibile?

cessione del quinto maternita

Che cosa è la cessione del quinto e quanto può essere comodo da usare in maternità? Leggi per scoprirne di più!

La cessione del quinto è un prestito garantito e non finalizzato, con addebito diretto in busta paga. Una forma interessante per chiunque abbia bisogno di liquidità e sia un dipendente, pubblico o privato. Cedere alla fonte il 20% del proprio stipendio è un modo comodo per gestire alcuni momenti della vita in cui si deve far fronte a spese straordinarie. Succede, per esempio, quando si è in attesa di un figlio. Dalle visite mediche al guardaroba, dal mobilio ai giochi, l’arrivo di una nuova vita richiede la ridefinizione di tanti aspetti e, di conseguenza, porta con sé molte uscite eccezionali.

Calcolare la cessione del quinto

Gli elementi fondamentali in base ai quali realizzare il calcolo della cessione del quinto sono in parte fissi, come la paga minima decisa dal contratto nazionale collettivo, le indennità di contingenza, gli scatti di anzianità ed i superminimi, e in parte variabili come infortuni, straordinari, malattie e trattenute. In ogni modo, tutti i dubbi possono essere sciolti facendo riferimento a siti specializzati in tema di cessione del quinto, che non solo consentono di approfondire ogni aspetto sull’argomento, ma anche di realizzare una simulazione attendibile in base alla propria situazione: fra questi, molto noto è https://www.prestitiecessionedelquinto.com/calcolo-cessione-quinto/.

Maternità e cessione del quinto

La legge relativa alla cessione del quinto è disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile, regolata dal DPR numero 180 del 5 gennaio 1950, dal regolamento attuativo DPR numero 895 del 28 luglio 1950 e dalle leggi 311/2005 e 80/2005. Si tratta di una direttiva molto ampia, la quale dedica particolare attenzione anche al capitolo maternità. Difatti, ogni caso specifico comporta una gestione differente, partendo da tre ipotesi principali:

Maternità anticipata

Si parla di maternità anticipata quando richiesta 7 mesi prima della data del parto. Viene accettata nel caso in cui si tratti di una gravidanza a rischio, e il medico abbia certificato sia un lavoro incompatibile con la gravidanza oppure che metta in pericolo la salute del bambino. In questo caso al datore di lavoro spetterà soltanto il 20% dello stipendio, mentre il restante 80% sarà a carico dell’INPS.

Congedo obbligatorio

Normalmente il congedo obbligatorio fa riferimento a un totale di 5 mesi, i quali vengono suddivisi in 2 mesi precedenti alla data del parto e i 3 mesi successivi. Se la suddivisione è modificabile in base alle esigenze della gestante, resta immutato il pagamento dell’80% dello stipendio da parte dell’INPS e del 20% da parte del datore di lavoro.

Congedo facoltativo e congedo non retribuito

Differente è la richiesta di congedo facoltativo o a stipendio ridotto, la quale può avvenire solo conseguentemente al congedo obbligatorio. Si tratta di un periodo della durata di 6 mesi, in cui l’INPS si accolla soltanto il 30% dello stipendio. Il congedo facoltativo può essere richiesto anche non immediatamente nel periodo del parto, ma fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino. Questo periodo è soggetto, in merito alla questione della cessione del quinto, a una riduzione della rata del prestito che – in taluni casi – può anche essere momentaneamente sospesa. Non vi saranno stravolgimenti nel prestito, ma avverrà semplicemente una traslazione del piano di ammortamento, il quale sarà portato in avanti nel tempo a partire dal rientro a lavoro. In genere, alla fine del periodo di restituzione del prestito, vengono addebitati gli interessi di mora calcolati sul numero di rate rimaste sospese.

Ottenere la cessione del quinto in maternità

Ottenere la cessione del quinto in maternità è possibile, tenendo conto di particolari eccezioni. Il primo passo è informare il datore di lavoro della gravidanza e fornire un certificato medico ufficiale che consenta l’avvio delle pratiche. In linea di massima risulta chiaro che non vi sia incompatibilità tra la maternità e il godimento della cessione del quinto. Le eccezioni sono relative ad alcune specifiche casistiche, come il percepimento dell’assegno di maternità. Anche nel caso in cui lo stipendio si riduca del 30% l’accesso è negato, oppure – se la cessione del quinto è stata avviata precedentemente – la rata viene fermata e ripresa soltanto al ritorno alla normalità.