Il caso giudiziario che ha coinvolto Chiara Ferragni si inserisce nel più ampio dibattito sulla trasparenza delle campagne pubblicitarie legate a iniziative benefiche sui social network. La vicenda, relativa al cosiddetto “Pandoro Gate” e ad altre operazioni promozionali solidali, ha sollevato interrogativi sul confine tra comunicazione commerciale e raccolta fondi, oltre che sul ruolo degli influencer nella percezione dei consumatori.
Il procedimento si è concluso con un proscioglimento in sede penale, ecco le motivazioni a distanza di 90 giorni dalla sentenza.
Il procedimento giudiziario e le accuse contestate a Chiara Ferragni
Il giudice milanese Ilio Mannucci Pacini nelle 59 pagine di motivazioni depositate a gennaio ha spiegato le ragioni del proscioglimento di Chiara Ferragni.
Come riportato da Sky Tg24, l’imprenditrice digitale era accusata di truffa aggravata nell’ambito di due iniziative solidali considerate poco trasparenti: il pandoro natalizio Balocco del 2022 e le uova di Pasqua collegate all’associazione “Bambini delle Fate” tra il 2021 e il 2022. Secondo l’impianto accusatorio, i circa 30 milioni di follower della influencer sarebbero stati indotti all’acquisto dei prodotti convinti che parte del ricavato fosse destinato alla beneficenza, mentre in realtà le donazioni erano già state stabilite in anticipo e in misura inferiore rispetto a quanto lasciato intendere.
Il giudice, pur riconoscendo la presenza di messaggi non pienamente chiari, evidenzia che le campagne contenevano espressioni «ambigue» o comunque «esplicative di un rapporto causale tra acquisto e donazione» tali da non escludere, almeno in apparenza, possibili profili di ingannevolezza.
Chiara Ferragni prosciolta, le motivazioni della sentenza fanno discutere
Il punto decisivo del procedimento riguarda però l’aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, cioè l’ipotesi che i consumatori fossero particolarmente vulnerabili a causa dell’influenza social dell’imputata. Questa tesi è stata respinta dal giudice, che ha escluso un automatismo tra popolarità online e incapacità di valutazione autonoma. In particolare, viene chiarito che “Essere follower non significa diventare seguace alla stregua dei fedeli di un santone“, sottolineando come la semplice esposizione a una grande platea non implichi fragilità psicologica. Viene inoltre osservato che neppure la pubblicità televisiva, storicamente rivolta a un pubblico vastissimo, è mai stata considerata di per sé sufficiente a integrare tale aggravante.
Come sottolineato da Sky Tg24, proprio la caduta di questo elemento ha impedito al tribunale di entrare nel merito della presunta truffa: senza l’aggravante, il reato contestato non risultava procedibile nella forma ipotizzata, portando quindi al proscioglimento degli imputati senza una pronuncia di colpevolezza o innocenza. Il giudice precisa comunque che non si tratta di condotte prive di conseguenze: gli imputati hanno già affrontato sanzioni economiche e risarcimenti, oltre al danno reputazionale. Come riportato nelle motivazioni, gli “imputati hanno subìto a vari livelli conseguenze sul piano patrimoniale”, tra multe dell’AGCM e accordi risarcitori con le parti coinvolte.
In definitiva, la vicenda si chiude sul piano penale per ragioni tecniche, mentre sul piano economico e d’immagine le conseguenze risultano già consolidate.