La precettazione degli scioperi disposta dal ministro Matteo Salvini il 17 novembre 2023 è stata dichiarata illegittima dal Tar del Lazio. La vicenda ha acceso il dibattito sul rispetto delle norme che regolano gli scioperi nei servizi pubblici essenziali e sulla tutela del diritto costituzionale di astensione dal lavoro.
Scioperi, nuova sconfitta per Salvini: la condanna del Tar e la sanzione inflitta al Ministero
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato illegittima la precettazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo sciopero generale del 17 novembre 2023, che aveva ridotto l’astensione dal lavoro a sole quattro ore per tutti i servizi pubblici e privati.
La decisione accoglie il ricorso presentato da Cgil, Filt Cgil, Uil e Uiltrasporti, evidenziando come il provvedimento ministeriale non rispettasse i requisiti fondamentali previsti dall’articolo 8 della legge 146/1990, norma che stabilisce la precettazione come “uno strumento straordinario” da usare solo in casi di reale necessità e urgenza.
Secondo il Tar, l’ordinanza ministeriale è stata adottata senza la previa segnalazione della Commissione di Garanzia, indispensabile per legittimare un intervento così incisivo sul diritto costituzionalmente tutelato di sciopero, alterando l’assetto normativo vigente e sovrapponendo la valutazione politica a quella tecnica dell’autorità di settore.
Come sottolineano i giudici, “una motivazione come quella addotta nella specie, a ben vedere, potrebbe essere reiterata ad ogni successiva proclamazione di uno sciopero… con una sostanziale incidenza su un diritto collettivo dei lavoratori che riceve anch’esso tutela costituzionale”.
Il diritto di sciopero riaffermato: la reazione dei sindacati
La sentenza è stata accolta con soddisfazione dai sindacati, che evidenziano come il provvedimento ministeriale avesse limitato indebitamente il diritto di sciopero. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato: “Il Tar ha riconosciuto che il Governo ha compresso il diritto di sciopero in violazione dei presupposti di legge previsti dall’articolo 8 della legge n.146 del 1990. La pronuncia è lapidaria: non sussistevano né le ragioni di necessità né quelle di urgenza che la legge impone per giustificare un intervento così dirompente”.
Landini sottolinea che la decisione riafferma principi fondamentali dell’articolo 40 della Costituzione, ribadendo che “il diritto di sciopero non può essere limitato per mere scelte politiche; la precettazione non può trasformarsi in uno strumento ordinario di compressione del conflitto sociale”.
Anche il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni, ha commentato che la sentenza “sancisce la violazione del diritto di sciopero e conferma che la precettazione del novembre 2023 era basata su criteri illegittimi, non su reali condizioni di emergenza, ma su motivazioni di natura politica”. In sintesi, il Tar ha riconosciuto la fondatezza del ricorso sindacale, restituendo centralità alla tutela costituzionale del diritto dei lavoratori a scioperare, senza interferenze arbitrarie.