> > Ferie matrimoniali: quante sono e come funzionano

Ferie matrimoniali: quante sono e come funzionano

Congedo matrimoniale primo e secondo matrimonio: cosa sapere

Diritto del lavoratore, le ferie matrimoniali disciplinate dalla legge, possono essere godute in base a specifiche esigenze e modalità Quando ci si sta per sposare è prevista una speciale disciplina legislativa che prevede un congedo dal lavoro, tale congedo meglio conosciuto come ferie matrimoni...

Diritto del lavoratore, le ferie matrimoniali disciplinate dalla legge, possono essere godute in base a specifiche esigenze e modalità

Quando ci si sta per sposare è prevista una speciale disciplina legislativa che prevede un congedo dal lavoro, tale congedo meglio conosciuto come ferie matrimoniali, permette al lavoratore di tenere integro lo stipendio ed avere tempo godere in cui poter, ad esempio, fare il viaggio di nozze oppure occuparsi dei preparativi matrimoniali senza per forza utilizzare dei permessi.

Come funziona e come si richiede il congedo matrimoniale?

Esistono delle casistiche in cui il congedo non può essere goduto, ad esempio non se ne può essere godere durante i periodi di ferie o durante i periodi di preavviso.

Durante l’assenza del lavoratore per ferie matrimoniali, tutto funziona normalmente, come se il lavoratore fosse presente, quindi, la formazione dello stipendio mensile non viene intaccata e la maturazione del rateo mensile delle ferie è attiva.

Per godere del beneficio del congedo matrimoniale deve essere fatta specifica comuinicazione al datore di lavoro, indicando data delle nozze e tempi di fruizione del congedo, ovviamente tale domanda deve essere presentata con anticipo, di cui la legge non fa menzione specifica ma che deve rientrare nell’ordine di un periodo mediamente distante dalla data delle nozze. Per convenzione si parla di almeno 15 di anticipo rispetto alla data del matrimonio. Esistono,poi, specifiche tempistiche che dipendono dai contratti di categoria.

Lo stipendio maturato durante il periodo di congedo matrimoniale non è totalmente a carico del datore di lavoro: viene diviso in due, 7 giorni sono pagati dall’INPS tramite assegno, la restante parte è a carico del datore di lavoro.

Per far sì che questo diritto sia valido occorre un rapporto di lavoro che duri da almeno 15 giorni effettivo, da cui escludere i periodi di prova.

Giorni di ferie matrimoniali

Il congedo matrimoniale ha una tempistica stabilita per legge pari a 15 giorni (contratti nazionali di categoria possono stabilire termini differenti), la cui fruizione deve essere continuativa, non può essere suddivisa in più periodi.

Si tratta di una casistica legislativa specifica, quindi il perno principale è il matrimonio stesso. Se questo viene celebrato in giorni festivi o prefestivi, la decorrenza del congedo si avrà dal primo giorno lavorativo utile. Come si specificava la fruizione di questo speciale e giustificato periodo di astensione dal lavoro deve essere continuativa e, nel caso in cui non se ne goda (a causa di motivi aziendali o di organizzazione del matrimonio stesso) nell’immediato la legge stabilisce una misura di 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio, trascorso tale periodo il diritto decade ed il congedo non è più spettante al lavoratore.

Prime e seconde nozze

Nel caso in cui ci si sposi in prime nozze il congedo matrimoniale spetta di diritto al lavoratore, nelle modalità descritte sopra e prevede determinati obblighi da parte del lavoratore come quello di presentare, entro 60 giorni il certificato di matrimonio che comprovi al datore di lavoro l’avvenuta celebrazione.

Negli obblighi spettanti al datore di lavoro rientrano quelli di concedere il congedo, di non decurtare lo stipendio e di fornire il pagamento della propria parte di stipendio, assieme all’INPS. Esistono però numerosi precedenti legislativi che vedono datori di lavoro a cui è stata fatta causa per aver violato le norme sul congedo matrimoniale. L’unico caso in cui non si ha diritto al congedo matrimoniale è il caso, come già specificato, in cui non sussista un rapporto di lavoro stabile da almeno 15 giorni. Fatta salva questa casistica è un diritto di ogni lavoratore.

Esistono casi speciali in cui il congedo spetta anche a lavoratori disoccupati o sospesi:

  • nel caso in cui sia intervenuto un rapporto lavorativo di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio;
  • nel caso in cui sia intervenuto un licenziamento per cessione attività;
  • nel caso in cui sia intervenuto un periodo di assenza per malattia;
  • nel caso in cui vengono presentate dimissioni per contrarre matrimonio.

In questi casi specifici viene fatta salva l’integrità dello stipendio per il periodo del congedo.

Ma quando invece che trattarsi di prime nozze nozze si tratta di seconde nozze, cosa dice la legge in merito?

Qui la casistica diventa più delicata e specifica. Partiamo innanzitutto dal fatto che il congedo matrimoniale è un diritto anche nel caso in cui si convoli a seconde nozze. Quindi il lavoratore ha diritto di poterne godere anche quando non sta affrontando il primo matrimonio. Ovviamente subentrano esigenze legislative specifiche del caso.

Bisogna capire innanzitutto se il lavoratore se separato o divorziato. La separazione è una sentenza del tribunale che stabilisce una divisione della coppia, ma sono necessari 3 anni (a meno che non intervenga una richiesta specifica ed una sentenza prima) affinché tale separazione possa diventare divorzio. Solo il divorzio permette ad una persona di potersi risposare, la separazione da sola non basta. Le persone divorziate possono contrarre seconde nozze solo con rito civile, a meno che non subentri una sentenza di annullamento del primo matrimonio (se con rito ecclesiastico) dalla Sacra Rota.

Ai fini del congedo matrimoniale chi si sposa per la seconda volta ha diritto, al pari di chi deve affrontare il primo matrimonio, a tale periodo retribuito. Condizione importante è che sia intercorso un periodo lavorativo effettivo di almeno 1 settimana, fatti salvi i periodi di prova che non concorrono. Altra condizione importante è che il secondo matrimonio avvenga con rito civile.

Per il resto doveri ed obblighi restano i medesimi del congedo matrimoniale per prime nozze, come quello della presentazione entro 60 giorni al datore di lavoro del certificato di matrimonio.

La giurisprudenza è piena di casi in cui lavoratori sono stati privati di tale diritto e nello stesso tempo diverse sentenze a favore degli stessi sono state emesse nel corso del tempo. La legge stabilisce che i tempi e la modalità di fruizione del congedo matrimoniale sono imprescindibili e non possono subire restrizioni o variazioni di alcun tipo. Numerosi anche i precedenti legislativi che vedono datori di lavoro chiamati in causa per non aver corrisposto l’assegno concernente la parte spettante di retribuzione (che ricordiamo per il periodo di congedo viene corrisposta in parte anche dall’INPS) o per non aver incluso il congedo, periodo di assenza giustificata, nel computo delle ferie.