L’approvazione in Senato del decreto Sicurezza ha riacceso un dibattito che travalica i confini tecnici della normativa per entrare nel cuore delle funzioni dell’avvocatura. Il provvedimento, già convertito nella sua ultima formulazione a palazzo Madama, contiene una disposizione che prevede un riconoscimento economico ai difensori coinvolti nelle pratiche di rimpatrio volontario.
La scelta legislativa è stata denunciata da vari organismi rappresentativi degli avvocati come un’interferenza sul diritto di difesa e sulla autonomia professionale, con ricadute politiche e operative che hanno prodotto immediate reazioni pubbliche.
Il nodo principale riguarda l’articolato inserito all’interno del testo unico sull’immigrazione: le norme identificate come articoli 30 e 30-bis richiamano espressamente il Consiglio nazionale forense come soggetto chiamato a collaborare alle procedure di rimpatrio assistito e a gestire la corresponsione dei compensi ai legali.
Per ogni assistenza prestata nella fase di presentazione della domanda di rimpatrio sarebbe previsto un importo di 625 euro, erogabile solo «ad esito della partenza dello straniero». Questa modalità di pagamento e il ruolo assegnato al Cnf sono stati contestati sia per questioni procedurali sia per profili di merito attinenti alla deontologia forense.
Il contenuto della norma e le sue conseguenze pratiche
Nel dettaglio, la norma prevede che l’avvocato che assista il cittadino straniero nella compilazione della domanda per il rimpatrio assistito volontario riceva un compenso condizionato al verificarsi della partenza effettiva. Il meccanismo, concepito come incentivo a facilitare il ritorno nel paese d’origine, si affianca alla soppressione del patrocinio a spese dello Stato nelle impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, anche quando il richiedente soddisfa i requisiti reddituali. Dal punto di vista pratico, ciò può creare un doppio effetto: da un lato favorire l’accesso a procedure extragiudiziali, dall’altro penalizzare chi esercita il diritto di impugnare.
Cosa significa per il ruolo degli avvocati
Per le organizzazioni forensi questa previsione muta la logica dell’assistenza legale, trasformando il difensore in un possibile esecutore di obiettivi amministrativi. L’Unione delle Camere penali ha definito la misura incompatibile con i principi costituzionali e con la stessa funzione del difensore, sottolineando che la retribuzione legata al risultato contraddice l’obbligo di indipendenza. Parallelamente, il Consiglio nazionale forense ha dichiarato di essere stato escluso da ogni confronto e ha chiesto formalmente che il suo coinvolgimento venga eliminato dal testo, evidenziando come le attività previste non rientrino nelle sue competenze istituzionali.
Le reazioni istituzionali e politiche
La norma ha provocato reazioni anche tra esponenti politici e associazioni: il centrosinistra e alcuni singoli parlamentari hanno parlato di previsione lesiva della dignità degli avvocati e potenzialmente incostituzionale. Dalla parte opposta, autori dell’emendamento e rappresentanti del centrodestra hanno difeso la disposizione come strumento per garantire l’assistenza legale nelle procedure di rimpatrio, presentata come alternativa stragiudiziale. In essa si trova l’intento dichiarato di equilibrare l’assenza del patrocinio a spese dello Stato con una forma di contribuzione al lavoro svolto in favore del rimpatrio.
Il calendario parlamentare e le incognite procedurali
Il passaggio parlamentare complica ulteriormente la scena: il decreto, approvato al Senato il 17/04 e pubblicato in alcuni resoconti il 19/04/2026, deve essere convertito in legge entro una scadenza ravvicinata, indicata nel testo informativo come il 25 aprile. La necessità di un rush finale alla Camera, con la possibilità di fiducia, riduce la finestra per modifiche sostanziali. Per questo motivo le richieste di cancellare la disposizione o di togliere il Cnf dal ruolo assegnato si scontrano con limiti procedurali e con la scelta politica di non riaprire ampi margini di trattativa.
Implicazioni future e punti aperti
Al di là della contesa immediata, restano aperte questioni di principio: quale equilibrio tra politiche migratorie e tutela del diritto di difesa? Come garantire che l’avvocato rimanga libero da condizionamenti economici legati all’esito delle pratiche? Le organizzazioni forensi chiedono che, nella fase successiva all’approdo parlamentare, si valuti l’abolizione o la revisione della norma per ripristinare la piena autonomia dell’opera difensiva. Nel frattempo, le tensioni istituzionali tra Parlamento, avvocatura e Consiglio nazionale forense rischiano di trasformare una modifica tecnica in un banco di prova per i rapporti tra potere legislativo e garanzie professionali.